Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026
L’Austria assoggetta a imposizione i soggetti fiscalmente residenti sui redditi prodotti in tutto il mondo, mentre i non residenti sono generalmente tassati soltanto su determinate categorie di reddito di fonte austriaca. I redditi da lavoro e d’impresa sono normalmente soggetti all’imposta progressiva sul reddito, mentre la maggior parte dei redditi da investimenti detenuti da privati è tassata separatamente con un’aliquota speciale del 27,5%. Gli interessi su conti di risparmio e conti correnti sono generalmente tassati al 25%, mentre le plusvalenze immobiliari private sono di norma soggette a un’aliquota del 30%.
Questa guida si concentra sulle persone fisiche fiscalmente residenti in Austria nel 2026, compresi lavoratori dipendenti, investitori, locatori, lavoratori autonomi ed espatriati. Vengono inoltre evidenziate le principali regole applicabili ai non residenti e alle situazioni transfrontaliere. In Austria non esistono sovrattasse regionali o comunali sull’imposta personale sul reddito; possono tuttavia applicarsi oneri connessi alle retribuzioni, imposte comunali sugli immobili e contributi diretti a chiese o comunità religiose riconosciute. Le convenzioni contro le doppie imposizioni, le norme UE/SEE sul coordinamento della sicurezza sociale e le circostanze individuali possono modificare il risultato fiscale.
Panoramica fiscale — i principali dati in sintesi
| Voce fiscale | Trattamento 2026 | Precisazione importante |
|---|---|---|
| Imposta personale sul reddito | 0%–55% | Aliquote progressive sul reddito imponibile; il 55% si applica oltre 1 milione di euro ed è previsto per legge fino al 2029 |
| Maggior parte dei redditi da capitale privati | 27,5% | Comprende la maggior parte dei dividendi, plusvalenze su titoli, redditi da fondi e cripto-attività acquisite dopo febbraio 2021 |
| Interessi su risparmi/conti correnti | 25% | Regime distinto rispetto alla maggior parte degli altri redditi da capitale |
| Plusvalenze immobiliari private | 30% | Possono applicarsi esenzioni e modalità di calcolo specifiche per immobili di vecchia acquisizione |
| Contributi e oneri sul lavoro a carico del dipendente | Generalmente fino al 18,07% | Dipendente ordinario del settore privato; il contributo di disoccupazione può essere inferiore per i redditi bassi; si applicano massimali ed eccezioni |
| Contributi e oneri sul lavoro a carico del datore di lavoro | Generalmente almeno 20,98% | Esclude alcune imposte a carico esclusivo del datore di lavoro e varia in funzione di località/categoria |
| Imposta sul reddito delle società | 23% | Quando gli utili vengono distribuiti a una persona fisica, si applica normalmente un’ulteriore tassazione del 27,5% |
| IVA ordinaria | 20% | Le aliquote ridotte includono il 10%, il 13% e, per determinati alimenti dal 1° luglio 2026, il 4,9% |
| Imposta patrimoniale generale | Nessuna | Restano applicabili imposte immobiliari e sulle transazioni |
| Imposta su successioni/donazioni | Nessuna | Possono comunque applicarsi obblighi di comunicazione delle donazioni e l’imposta sui trasferimenti immobiliari |
Il Tax Book 2026 del Ministero federale delle Finanze austriaco offre una panoramica ufficiale della tassazione delle persone fisiche. Le aliquote definite «speciali» sono aliquote dell’imposta sul reddito; la Kapitalertragsteuer (KESt) rappresenta invece il meccanismo di ritenuta alla fonte. Quando correttamente trattenuta, la KESt è di norma definitiva; tuttavia, la stessa aliquota del 25% o del 27,5% può applicarsi in sede di accertamento quando nessun soggetto pagatore o intermediario austriaco ha effettuato la ritenuta.
Residenza fiscale in Austria
Una persona fisica è generalmente soggetta a imposizione illimitata in Austria se dispone di un Wohnsitz (un’abitazione a disposizione in circostanze tali da indicare l’intenzione di conservarla e utilizzarla) oppure del proprio gewöhnlicher Aufenthalt (dimora abituale) nel Paese. Una permanenza continuativa in Austria superiore a sei mesi determina l’assoggettamento a imposizione illimitata con effetto retroattivo dall’inizio del soggiorno; la cittadinanza non è rilevante ai fini di questo criterio interno. La base normativa è costituita dalle sezioni 1 EStG e 26 BAO nella banca dati giuridica austriaca.
L’assoggettamento illimitato comporta normalmente l’inclusione del reddito mondiale nella base imponibile austriaca. Chi non dispone né di una residenza né di una dimora abituale in Austria è generalmente soggetto soltanto a imposizione limitata sui redditi qualificati come di fonte austriaca ai sensi della sezione 98 EStG. L’assoggettamento limitato non implica che ogni pagamento proveniente dall’Austria sia imponibile e le ritenute previste dalla normativa interna possono essere ridotte o eliminate da una convenzione contro le doppie imposizioni.
L’Austria non prevede un regime generale di «split year» analogo a quello britannico. La residenza e i diritti di imposizione devono quindi essere analizzati con riferimento ai singoli periodi e alle diverse categorie di reddito. Una persona può acquisire o perdere l’assoggettamento illimitato nel corso dell’anno solare, mentre la dichiarazione annuale e l’eventuale convenzione fiscale possono incidere sull’attribuzione definitiva del reddito.
Se due Paesi considerano la stessa persona fiscalmente residente, la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile utilizza normalmente, in successione, i seguenti criteri di collegamento: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale e cittadinanza; se necessario, si ricorre infine a un accordo tra le autorità competenti. Fa fede la convenzione specifica, non semplicemente il modello OCSE. Il Ministero pubblica informazioni e testi delle convenzioni contro le doppie imposizioni dell’Austria.
I cittadini UE/SEE e alcuni cittadini tutelati da convenzioni che sarebbero altrimenti considerati non residenti possono chiedere di essere trattati come contribuenti soggetti a imposizione illimitata se almeno il 90% del loro reddito è imponibile in Austria oppure se il reddito non imponibile in Austria non supera 13.539 € nel 2026. È richiesta documentazione rilasciata dallo Stato di residenza, normalmente il modulo E9. Questa opzione può ampliare l’accesso a deduzioni e crediti d’imposta, ma non rende automaticamente imponibili in Austria tutti i redditi esteri; tali redditi possono tuttavia essere rilevanti ai fini della determinazione dell’aliquota.
Imposta personale sul reddito
Il sistema austriaco applica aliquote progressive al reddito imponibile annuo, non allo stipendio lordo. Il reddito imponibile corrisponde, in termini generali, alla somma dei redditi appartenenti alle categorie previste dalla legge, al netto di spese deducibili, spese speciali, oneri straordinari e altre agevolazioni. L’imposta sullo stipendio trattenuta dal datore di lavoro costituisce un meccanismo di riscossione e viene scomputata nel calcolo annuale.
Scaglioni dell’imposta sul reddito per il 2026
| Quota di reddito imponibile | Aliquota marginale |
|---|---|
| Fino a 13.539 € | 0% |
| Oltre 13.539 € fino a 21.992 € | 20% |
| Oltre 21.992 € fino a 36.458 € | 30% |
| Oltre 36.458 € fino a 70.365 € | 40% |
| Oltre 70.365 € fino a 104.859 € | 48% |
| Oltre 104.859 € fino a 1.000.000 € | 50% |
| Oltre 1.000.000 € | 55% |
Gli scaglioni sono confermati dalla tariffa ufficiale 2026 del Ministero. L’aliquota del 55% è prevista dalla legge fino al 2029; non si tratta di un’aliquota generale permanente del 55% applicata all’intero reddito. L’Austria non applica sovrattasse regionali o comunali sull’imposta personale sul reddito.
Molti lavoratori dipendenti ricevono 14 mensilità sulla base di contratti collettivi o individuali. La 13ª e la 14ª mensilità che soddisfano i requisiti beneficiano di un trattamento fiscale agevolato entro i limiti di legge, ma non sono completamente esenti da imposta. Per questo motivo, un semplice calcolo basato su dodici mensilità non è adatto a molti lavoratori austriaci.
Contributi previdenziali e sociali
La tabella seguente descrive il regime più comune applicabile nel 2026 ai dipendenti del settore privato. Per le categorie speciali è opportuno fare riferimento ai valori ufficiali dei contributi previdenziali 2026.
| Categoria | Dipendente | Datore di lavoro | Base/qualificazione 2026 |
|---|---|---|---|
| Assicurazione sanitaria | 3,87% | 3,78% | Massimale mensile 6.930 € |
| Assicurazione pensionistica | 10,25% | 12,55% | Massimale mensile 6.930 € |
| Assicurazione contro la disoccupazione | Fino al 2,95% | 2,95% | L’aliquota del dipendente è ridotta per i redditi bassi; massimale mensile 6.930 € |
| Assicurazione contro gli infortuni | — | 1,10% | Massimale mensile 6.930 € |
| Contributo alla Camera del Lavoro | 0,50% | — | Massimale mensile 6.930 € |
| Contributo per la promozione dell’edilizia abitativa | 0,50% | 0,50% | Massimale mensile 6.930 €; possono rilevare differenze regionali |
| Contributo per l’indennità in caso di insolvenza | — | 0,10% | Massimale mensile 6.930 € |
| Fondo di trattamento di fine rapporto professionale | — | 1,53% | Generalmente senza un ordinario massimale contributivo |
| Totale tipico indicato per i dipendenti | 18,07% | 20,98% | Prima di altre imposte sul lavoro a carico del datore di lavoro e di voci specifiche di settore |
La soglia per il lavoro marginale è pari a 551,10 € al mese nel 2026. Il massimale mensile di 6.930 € si applica generalmente 14 volte; il massimale relativo alle mensilità aggiuntive è quindi distinto dalla retribuzione mensile ordinaria. Dipendenti pubblici, apprendisti, lavoratori più anziani, lavoratori del settore edilizio e dipendenti a basso reddito possono essere soggetti ad aliquote diverse. I contributi del datore di lavoro costituiscono un costo a suo carico e non devono essere sommati all’aliquota delle trattenute personali del dipendente.
Per i lavoratori autonomi coperti dal regime GSVG, le principali aliquote 2026 sono il 18,5% per l’assicurazione pensionistica e il 6,8% per l’assicurazione sanitaria, oltre a un contributo fisso mensile di 12,95 € per l’assicurazione contro gli infortuni. La base contributiva massima mensile è pari a 8.085 €. I contributi provvisori vengono successivamente conguagliati in base al reddito accertato.
Esempio di tassazione dello stipendio
Supponiamo che un lavoratore dipendente residente, single, percepisca uno stipendio lordo annuo di 50.000 €, non abbia figli, non benefici di agevolazioni per pendolari, non versi contributi religiosi e non disponga di altri redditi. Se lo stipendio viene corrisposto in 14 rate, la retribuzione ordinaria e le mensilità aggiuntive ammissibili sono tassate in modo diverso. I contributi previdenziali vengono dedotti per primi; la retribuzione ordinaria imponibile è poi assoggettata alla tariffa progressiva, vengono applicati crediti come il credito d’imposta per il trasporto dei lavoratori e le mensilità aggiuntive che soddisfano i requisiti sono tassate secondo regole separate.
Con queste ipotesi, una stima ragionevole per il 2026 è di circa 35.000–36.000 € netti all’anno. L’importo preciso dipende dalla struttura dei pagamenti, dalla categoria retributiva, dal contributo regionale per l’edilizia abitativa, dall’ammissibilità delle mensilità aggiuntive e dagli arrotondamenti. L’esempio mostra perché l’ingresso nello scaglione del 40% non significa che il 40% dei 50.000 € lordi venga versato in imposte. Per un calcolo basato sulla busta paga, è possibile utilizzare il calcolatore lordo-netto ufficiale BMF 2026 e il calcolatore dello stipendio netto in Austria di Finorum.
Detrazioni, crediti d’imposta e deduzioni
Una deduzione riduce il reddito o la base imponibile; un credito d’imposta (Absetzbetrag) riduce direttamente l’imposta calcolata. Un credito non è necessariamente rimborsabile, sebbene in Austria esistano meccanismi separati di imposta negativa/rimborso dei contributi sociali per i contribuenti a basso reddito che soddisfano i requisiti.
| Principale voce 2026 | Importo o trattamento |
|---|---|
| Credito d’imposta per il trasporto dei lavoratori (Verkehrsabsetzbetrag) | 496 € all’anno |
| Credito d’imposta maggiorato per il trasporto | Fino a 853 €, soggetto a condizioni di reddito e alle regole per i pendolari |
| Integrazione al credito per il trasporto | Fino a 804 €, con riduzione progressiva in funzione del reddito |
| Credito d’imposta per pensionati | Fino a 1.020 €; credito maggiorato fino a 1.502 € se ricorrono le condizioni |
| Credito per unico percettore di reddito o genitore single | 612 € per un figlio; 828 € per due; 1.101 € per tre; 273 € per ogni figlio aggiuntivo |
| Credito per mantenimento | 38–75 € al mese per ogni figlio che soddisfa i requisiti |
| Family Bonus Plus | Fino a 166,68 € al mese per un figlio sotto i 18 anni; 58,34 € al mese dopo i 18 anni se continuano a sussistere i requisiti |
| Credito d’imposta per figli | 70,90 € al mese, corrisposto insieme all’assegno familiare |
Si tratta di crediti d’imposta, non di deduzioni dal reddito imponibile. Requisiti, riduzioni legate al reddito e ripartizione tra i genitori possono incidere sull’importo; si veda la tabella ufficiale dei crediti d’imposta 2026.
I lavoratori dipendenti possono dedurre le spese professionali effettive che eccedono o non rientrano nella deduzione forfettaria automatica di 132 € annui, comprese attrezzature professionali ammissibili, formazione, viaggi e costi legati al lavoro da casa. I pendolari possono beneficiare della deduzione Pendlerpauschale e del credito separato Pendlereuro; l’ammissibilità dipende dalla distanza e dalla ragionevolezza dell’utilizzo del trasporto pubblico.
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile da lavoro dipendente o d’impresa. Determinate spese personali per assicurazioni e abitazione non sono più generalmente deducibili per il solo fatto di essere spese personali. Le donazioni che soddisfano i requisiti sono in genere deducibili entro il limite percentuale previsto dalla legge, mentre i contributi a chiese riconosciute sono deducibili fino a 600 € all’anno. Le spese legate alla disabilità e altri oneri straordinari possono essere deducibili, in alcuni casi senza la franchigia personale normalmente applicabile. Gli interessi sui mutui relativi all’abitazione privata non costituiscono una deduzione generale corrente; le vecchie disposizioni transitorie sulle spese speciali sono in gran parte scadute. Il Tax Book 2026 illustra condizioni e documentazione richiesta.
Tassazione dei redditi da investimento
Plusvalenze
Le plusvalenze realizzate su azioni detenute a titolo privato, obbligazioni, quote di fondi, derivati e altri «nuovi beni» analoghi sono generalmente tassate al 27,5%. Non esiste una franchigia generale annua sulle plusvalenze mobiliari né un’esenzione generale legata al semplice fatto di aver detenuto un investimento per molti anni. Per partecipazioni realmente risalenti nel tempo possono tuttavia continuare ad avere rilievo le regole fondate sulla data storica di acquisizione.
Un intermediario austriaco trattiene normalmente la KESt, rendendo spesso definitiva l’imposizione. I redditi sui quali nessun soggetto austriaco effettua la ritenuta — circostanza frequente con broker esteri — devono generalmente essere dichiarati, ma continua ad applicarsi l’aliquota speciale del 27,5%. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria secondo le aliquote progressive su tutti i redditi da capitale ammessi se ciò comporta un’imposta inferiore; la KESt già trattenuta viene in tal caso scomputata.
Le perdite su capitale privato possono generalmente compensare redditi da capitale privato compatibili, incluse molte plusvalenze, dividendi e risultati su cripto-attività, ma non gli interessi su conti di risparmio/correnti, le distribuzioni di fondazioni o i redditi da lavoro. Gli intermediari austriaci effettuano la compensazione delle perdite prevista dalla legge entro il proprio ambito operativo. La compensazione tra banche diverse o con conti esteri richiede generalmente una dichiarazione fiscale. Le perdite private su capitale non utilizzate, in linea generale, non possono essere riportate agli anni successivi. Per i beni d’impresa valgono regole diverse. Si veda la guida del Ministero sui redditi da capitale.
L’Austria applica inoltre regole sull’imposta in uscita: la perdita del diritto di imposizione austriaco sulle plusvalenze latenti, tipicamente a seguito di un trasferimento all’estero, può essere trattata come una cessione presunta al valore di mercato. Per una persona fisica che si trasferisce in uno Stato UE/SEE, può essere richiesta la sospensione dell’imposizione fino all’effettiva cessione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge. Le regole sono illustrate nella guida BMF su plusvalenze realizzate ed exit taxation.
Calcolatore delle plusvalenze in Austria di Finorum
Dividendi
I dividendi distribuiti da società austriache a persone fisiche residenti sono generalmente soggetti a una KESt del 27,5%, normalmente definitiva. Anche i dividendi esteri sono generalmente tassati al 27,5% in sede di dichiarazione se nessun intermediario austriaco effettua la ritenuta.
Il Paese della fonte può applicare una ritenuta in via preliminare. La convenzione fiscale applicabile può porre un limite alla ritenuta nello Stato della fonte e l’Austria riconosce normalmente un credito soltanto entro i limiti previsti dalla normativa interna e dalla convenzione; l’eventuale ritenuta estera eccedente può dover essere chiesta a rimborso nel Paese della fonte. L’aliquota convenzionale non è automaticamente quella che un soggetto pagatore estero applicherà in assenza dei moduli richiesti. Il portale austriaco sulle agevolazioni convenzionali illustra i meccanismi di esenzione o riduzione alla fonte e di rimborso.
Interessi e obbligazioni
Gli interessi su conti di risparmio e conti correnti o conti giro sono generalmente tassati al 25%. Gli interessi su obbligazioni e sulla maggior parte degli altri strumenti di debito, così come le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, sono generalmente tassati al 27,5%. I prestiti privati e gli strumenti di debito non offerti al pubblico possono invece ricadere nella tassazione progressiva ordinaria anziché nell’aliquota speciale. Gli interessi bancari esteri devono normalmente essere dichiarati quando non è stata trattenuta la KESt austriaca.
ETF e fondi di investimento
L’Austria applica ai fondi di investimento un regime di trasparenza ai sensi della legge sui fondi di investimento, anziché tassare esclusivamente il denaro effettivamente ricevuto. Un fondo a distribuzione può generare distribuzioni imponibili. Un fondo ad accumulazione può produrre ausschüttungsgleiche Erträge — redditi assimilati a distribuzioni — anche se l’investitore non riceve alcun pagamento in contanti. L’imposta pagata su tali distribuzioni presunte aumenta generalmente il costo fiscale della quota, evitando che lo stesso importo venga tassato integralmente una seconda volta al momento della vendita.
Per un fondo dichiarante austriaco (Meldefonds), i dati fiscali calcolati dal rappresentante fiscale del fondo vengono comunicati tramite OeKB. Investitori e consulenti dovrebbero verificare il fondo e i dati fiscali annuali nella banca dati ufficiale OeKB per le comunicazioni dei fondi. Un fondo non dichiarante è soggetto a un calcolo forfettario penalizzante previsto dalla legge; il semplice fatto di essere conforme alla normativa UCITS non garantisce né lo status di fondo dichiarante in Austria né una particolare aliquota fiscale.
Gli intermediari nazionali utilizzano normalmente i dati OeKB e trattengono la KESt. Con un broker estero, l’investitore deve ricostruire il calcolo fiscale austriaco e dichiarare correttamente le distribuzioni presunte, quelle effettive e la plusvalenza da cessione. I soli dati sul «reddito» forniti dal broker potrebbero non essere sufficienti. Le classi di quote ad accumulazione e a distribuzione devono essere verificate separatamente.
Conti di investimento e pensionistici fiscalmente agevolati
L’Austria non dispone di un conto di investimento esentasse di applicazione generale in stile ISA e non prevede una franchigia generale annua per investimenti per singola persona. L’apertura di più conti non genera più franchigie.
I vantaggi fiscali si concentrano invece su prodotti più specifici. I fondi pensione aziendali, le assicurazioni collettive professionali e il sistema di indennità Abfertigung neu prevedono regole proprie per contributi e prestazioni. I piani pensionistici sostenuti da premi e alcune prestazioni dei fondi pensione possono beneficiare di agevolazioni fiscali, ma requisiti, garanzie, periodi di vincolo e tassazione dei prelievi dipendono dal prodotto. Non rappresentano quindi un sostituto di un conto titoli esentasse e liberamente accessibile. Prima di investire è opportuno verificare i termini contrattuali e il Tax Book 2026 ufficiale.
Tassazione delle criptovalute
Per le cripto-attività acquisite dopo il 28 febbraio 2021, l’Austria considera generalmente sia i redditi correnti da cripto-attività sia le plusvalenze realizzate come redditi da capitale soggetti all’aliquota del 27,5%. Le partecipazioni più vecchie possono continuare a essere disciplinate dalle precedenti regole sulle vendite private, rendendo essenziale conservare la documentazione relativa alla data di acquisizione.
Le cessioni imponibili comprendono generalmente lo scambio di criptovalute con euro o altra valuta fiat, l’acquisto di beni o servizi utilizzando criptovalute e lo scambio di criptovalute con un altro bene che non rientra nella definizione di criptovaluta ammessa. Lo scambio di una criptovaluta qualificata con un’altra non è immediatamente imponibile; il costo storico di acquisizione viene trasferito alla nuova attività.
I redditi correnti derivanti dal lending o dalla cessione temporanea di cripto-attività dietro corrispettivo sono generalmente tassati al momento della percezione. I premi derivanti dallo staking tradizionale utilizzato per la validazione blockchain, così come airdrop, bounty e hard fork, non sono tassati al momento della ricezione in virtù di una specifica eccezione normativa, ma ricevono generalmente un costo di acquisizione pari a zero; di conseguenza, una successiva cessione può generare una plusvalenza imponibile sull’intero valore. I prodotti commercializzati come «staking» ma che economicamente costituiscono operazioni di prestito possono invece essere tassati al momento della percezione. Il mining svolto in forma commerciale o il trading professionale di criptovalute possono costituire reddito d’impresa soggetto alla tariffa progressiva.
Le perdite su cripto-attività possono generalmente essere compensate con redditi da capitale privato compatibili nello stesso anno, ma non è previsto un riporto ordinario delle perdite private agli anni successivi. I prestatori austriaci di servizi su cripto-attività sono tenuti a trattenere la KESt sui redditi rientranti nel regime e maturati dopo il 31 dicembre 2023; in assenza di ritenuta, il contribuente deve dichiararli. La dettagliata guida BMF sul trattamento fiscale delle cripto-attività illustra anche gli obblighi di documentazione e le regole transitorie.
Redditi da locazione e imposte immobiliari
Il reddito netto derivante dalla locazione a lungo termine è generalmente soggetto alle aliquote progressive dell’imposta sul reddito. Le spese deducibili possono comprendere interessi finanziari riferibili all’immobile locato, costi operativi e di gestione, riparazioni e ammortamenti fiscali. Il terreno non è ammortizzabile. Le perdite devono derivare da un’attività effettivamente orientata alla produzione di reddito; le norme austriache contro le attività «hobbistiche» possono negare la deducibilità delle perdite quando non è ragionevolmente prevedibile un utile complessivo sostenibile.
Le locazioni di breve durata possono essere considerate redditi da locazione oppure, in presenza di servizi assimilabili a quelli alberghieri o di un’organizzazione imprenditoriale, redditi d’impresa. Possono inoltre applicarsi IVA, imposte turistiche, obblighi di registrazione previsti dalla normativa commerciale e regole comunali. La locazione residenziale rientra generalmente nel regime IVA ad aliquota ridotta quando il locatore è soggetto a IVA, mentre le regole di esenzione per le piccole imprese possono eliminare sia l’applicazione dell’IVA sia il diritto alla detrazione dell’imposta a monte.
La Grundsteuer comunale austriaca è un’imposta patrimoniale annuale sugli immobili basata sui valori fiscali accertati e sui moltiplicatori comunali, non su una percentuale nazionale del valore di mercato. L’acquisto di un immobile comporta generalmente il pagamento della Grunderwerbsteuer nella misura del 3,5% del corrispettivo; per trasferimenti gratuiti e tra familiari si utilizzano tuttavia basi imponibili specifiche e una scala progressiva di aliquote. I costi per l’iscrizione al registro fondiario e gli altri costi di transazione sono separati.
Le plusvalenze immobiliari private sono normalmente soggette all’Immobilienertragsteuer (ImmoESt) al 30%, non all’aliquota del 27,5% applicata ai titoli. Per gli immobili acquisiti dopo il 31 marzo 2002, il calcolo standard si basa sulla plusvalenza effettiva, mentre per gli immobili più vecchi possono applicarsi metodi specifici. Tra le principali esenzioni figurano quella per l’abitazione principale che soddisfa i requisiti — utilizzo continuativo dall’acquisto per almeno due anni fino alla cessione, oppure per almeno cinque anni continuativi nei dieci anni precedenti — e quella per edifici costruiti direttamente dal proprietario, generalmente esclusa per le porzioni locate. Il portale ufficiale illustra l’imposta sulle plusvalenze immobiliari e le esenzioni per l’abitazione principale.
Calcolatore Finorum delle imposte sui redditi da locazione in Europa
Imposta patrimoniale
Nel 2026 l’Austria non applica un’imposta patrimoniale generale annuale sul patrimonio netto delle persone fisiche. Ciò non significa tuttavia che il patrimonio sia fiscalmente irrilevante: possono applicarsi la Grundsteuer, l’imposta sui redditi da investimento, l’imposta sulle plusvalenze immobiliari e le imposte sulle transazioni. L’Austria non applica neppure un’imposta annuale basata su un rendimento presunto sull’intero portafoglio di investimenti di una persona fisica; le distribuzioni presunte dei fondi rappresentano una regola specifica sui redditi dei fondi, non una tradizionale imposta patrimoniale.
Imposta di successione e donazione
Nel 2026 l’Austria non prevede un’imposta generale sulle successioni o sulle donazioni. Tuttavia, gli immobili austriaci trasferiti per successione o donazione restano soggetti all’imposta sui trasferimenti immobiliari secondo regole specifiche. Determinate donazioni devono essere comunicate all’amministrazione fiscale quando vengono superate determinate soglie e sussistono collegamenti con la residenza; tale comunicazione non costituisce di per sé un’imposta sulla donazione.
Le successioni transfrontaliere possono comunque essere soggette a imposte estere sulle successioni o sull’asse ereditario in funzione del defunto, dell’erede, del domicilio o della localizzazione dei beni. L’Austria dispone soltanto di una rete limitata di convenzioni in materia di imposte di successione, mentre il Regolamento UE sulle successioni disciplina la legge successoria senza armonizzare la fiscalità. Si veda la panoramica governativa sull’imposta di successione.
Imposte per i lavoratori autonomi
Gli imprenditori individuali e i professionisti indipendenti pagano l’imposta progressiva sul reddito calcolata sull’utile netto d’impresa. Devono registrare l’attività secondo le modalità previste, ottenere un codice fiscale e tenere una contabilità adeguata. Gli obblighi relativi alla licenza commerciale dipendono dall’attività svolta. I cosiddetti «nuovi lavoratori autonomi» devono informare l’istituto previdenziale competente per i lavoratori autonomi quando il reddito lordo annuo del 2026 supera 6.613,20 €, generalmente entro un mese dall’avvio dell’attività; una comunicazione tardiva può comportare una maggiorazione del 9,3%. Il governo mette a disposizione una specifica guida alla registrazione dei nuovi lavoratori autonomi.
Le spese ordinarie e necessarie sostenute per l’attività sono deducibili. A seconda del tipo di attività e del fatturato, il contribuente può utilizzare la contabilità per cassa, la contabilità in partita doppia oppure, se ne ricorrono i requisiti, un metodo forfettario semplificato. Il regime forfettario per le piccole imprese ai fini dell’imposta sul reddito considera generalmente come spese il 45% dei ricavi, o il 20% per le attività di servizi, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge; ulteriori spese effettive possono essere deducibili separatamente laddove consentito.
L’aliquota IVA ordinaria è pari al 20%. Dal 2025, l’esenzione IVA austriaca per le piccole imprese si applica generalmente se il limite di fatturato lordo di 55.000 € non è stato superato nell’anno solare precedente o in quello corrente e sono soddisfatte le altre condizioni. L’esenzione elimina l’IVA sulle vendite e, in linea generale, preclude la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Se il limite viene superato di non più del 10%, l’esenzione può proseguire fino alla fine dell’anno; un superamento maggiore ne determina la cessazione a partire dall’operazione che provoca il superamento e per quelle successive. Le regole ufficiali sull’IVA per le piccole imprese dovrebbero essere verificate in particolare dalle imprese che operano a livello transfrontaliero nell’UE.
Gli acconti dell’imposta sul reddito scadono il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre. Il saldo definitivo accertato deve essere generalmente versato entro un mese dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Imposta sulle società
Le società austriache, come GmbH o AG, pagano nel 2026 un’imposta sul reddito societario del 23% sull’utile imponibile. Quando una società austriaca distribuisce l’utile al netto delle imposte a una persona fisica residente, si applica generalmente una KESt del 27,5%, con un onere fiscale combinato di circa il 44,18% prima di eventuali agevolazioni specifiche — non semplicemente del 23%. Le società di persone sono generalmente fiscalmente trasparenti e attribuiscono gli utili ai soci.
I dividendi percepiti da una società austriaca possono beneficiare dell’esenzione per partecipazioni nazionali o internazionali, a determinate condizioni; l’esenzione internazionale richiede generalmente una partecipazione qualificata e un periodo minimo di detenzione, oltre al rispetto di norme antiabuso. Gli azionisti societari non residenti possono beneficiare di riduzioni della ritenuta austriaca in base a una convenzione fiscale o alla Direttiva UE madre-figlia, ove ne ricorrano i requisiti. L’aliquota IVA ordinaria austriaca è del 20%, mentre le aliquote ridotte ufficiali sono indicate nella pagina dedicata ad aliquote ed esenzioni IVA. Il governo conferma l’aliquota societaria del 23% e l’imposta del 27,5% sulle distribuzioni.
Redditi esteri e doppia imposizione
I residenti devono normalmente dichiarare il reddito mondiale, ma la convenzione fiscale applicabile determina quale Stato abbia il diritto di tassare e in che modo l’Austria elimini la doppia imposizione. A seconda della convenzione e della categoria di reddito, l’Austria può esentare il reddito estero — spesso tenendone conto per stabilire l’aliquota applicabile ai redditi austriaci — oppure riconoscere un credito per l’imposta estera. Tale credito è soggetto a limiti e non comporta automaticamente il rimborso di imposte pagate all’estero oltre l’importo convenzionale o austriaco.
Stipendi esteri, pensioni, redditi da locazione, dividendi, interessi, plusvalenze e redditi d’impresa devono essere qualificati secondo il diritto fiscale austriaco prima di applicare la convenzione. Le pensioni estere richiedono particolare attenzione, perché le convenzioni possono attribuire in modo diverso il diritto di imposizione sulle pensioni private e su quelle del pubblico impiego. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in modo coerente utilizzando tassi di cambio in euro adeguatamente documentabili.
I conti esteri non sono soggetti a una dichiarazione patrimoniale annuale separata per il solo fatto di esistere, ma devono essere dichiarati i redditi e i calcoli relativi ai fondi soggetti a reporting. Gli intermediari finanziari scambiano informazioni nell’ambito del Common Reporting Standard e possono inoltre applicarsi norme in materia di titolarità effettiva, antiriciclaggio e obblighi di comunicazione mirati. Lo scambio automatico di informazioni non sostituisce la dichiarazione fiscale del contribuente.
Presentazione della dichiarazione dei redditi
I dipendenti i cui unici redditi sono stati correttamente assoggettati a ritenuta sul salario generalmente non hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi, anche se una dichiarazione volontaria può generare un rimborso. L’obbligo può sorgere, ad esempio, in presenza contemporanea di più redditi da lavoro, redditi esteri o da investimenti non tassati alla fonte, crediti d’imposta richiesti in modo errato o in caso di superamento di determinate soglie per altri redditi.
I lavoratori autonomi devono generalmente presentare la dichiarazione se il reddito 2026 supera 13.539 €. Se sono presenti anche redditi assoggettati a ritenuta sul salario, l’obbligo può sorgere quando il reddito complessivo supera 14.769 € e gli altri redditi non da lavoro dipendente superano la soglia applicabile. Redditi da capitale non tassati alla fonte e soggetti ad aliquota speciale, così come plusvalenze immobiliari non assoggettate a tassazione definitiva, possono generare autonomamente obblighi dichiarativi.
Per l’anno fiscale 2026, le scadenze ordinarie previste dalla legge sono:
| Modalità di presentazione | Scadenza |
|---|---|
| Dichiarazione cartacea | 30 aprile 2027 |
| Dichiarazione elettronica tramite FinanzOnline | 30 giugno 2027 |
È possibile richiedere una proroga motivata e i contribuenti assistiti da un consulente fiscale possono beneficiare di termini più lunghi nell’ambito del sistema delle quote riservate ai professionisti. Le dichiarazioni vengono generalmente presentate tramite FinanzOnline. Gli acconti dell’imposta sul reddito sono dovuti trimestralmente; il saldo risultante dall’accertamento è generalmente pagabile entro un mese dalla notifica. Il portale ufficiale conferma le scadenze per dichiarazioni e acconti.
Tra i moduli più comuni figurano E1, E1a per i redditi d’impresa, E1b per le locazioni, E1kv per i redditi da capitale e L1/L1i per i lavoratori dipendenti e le situazioni di lavoro internazionale. Gli utenti di broker esteri devono spesso utilizzare il modulo E1kv, ma vanno compilati i moduli appropriati per tutte le categorie di reddito rilevanti.
Una dichiarazione o un accertamento possono essere rettificati o impugnati entro i termini procedurali applicabili. Eventuali redditi precedentemente omessi dovrebbero essere comunicati tempestivamente; una valida autodenuncia volontaria ai sensi della sezione 29 FinStrG richiede il rispetto di rigorosi requisiti di completezza e pagamento e non dovrebbe essere effettuata con leggerezza. I libri e i documenti fiscalmente rilevanti devono generalmente essere conservati per sette anni, o più a lungo se sono ancora in corso procedimenti; la documentazione immobiliare dovrebbe essere conservata finché può incidere sul costo di acquisizione, sull’ammortamento o su una futura cessione.
Considerazioni fiscali per gli espatriati
Le date di arrivo e partenza, la disponibilità di un’abitazione, la posizione della famiglia e le modalità di lavoro dovrebbero essere documentati. La registrazione di un indirizzo costituisce un obbligo amministrativo, ma non determina da sola la residenza fiscale. L’Austria non dispone di un regime generale per espatriati assimilabile al «non-dom».
Una limitata deduzione forfettaria per spese dei dipendenti espatriati può essere applicata ai lavoratori temporaneamente assegnati in Austria che soddisfano la definizione regolamentare: 20% della base di calcolo, fino a un massimo di 10.000 € annui. La deduzione sostituisce le relative spese professionali effettive e non rappresenta una riduzione del 20% dell’aliquota fiscale.
Un’agevolazione distinta per i nuovi residenti prevista dalla sezione 103 EStG è disponibile soltanto in specifici casi di interesse pubblico. Scienziati e ricercatori che si trasferiscono in Austria possono beneficiare di una deduzione del 30% sul reddito scientifico qualificato soggetto alla tariffa progressiva per cinque anni; scienziati/ricercatori, artisti e atleti che soddisfano i requisiti possono inoltre richiedere agevolazioni su ulteriori oneri fiscali. Le domande devono generalmente essere presentate entro sei mesi dal trasferimento. La guida del Ministero sulle agevolazioni per i nuovi residenti illustra i rigorosi requisiti applicabili.
Il lavoro da remoto può generare obblighi di imposta sul salario in Austria per l’attività svolta fisicamente sul territorio austriaco e può creare obblighi di gestione delle retribuzioni o rischi di stabile organizzazione per il datore di lavoro estero. Le disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente, la condizione dei 183 giorni e il soggetto che sostiene economicamente la remunerazione sono tutti elementi rilevanti; il mero superamento o mancato superamento dei 183 giorni non costituisce un’esenzione universale.
Il coordinamento previdenziale UE/SEE/Svizzera mira generalmente ad assicurare il lavoratore in un solo Stato. I certificati di distacco (A1), le regole sul lavoro in più Stati e il quadro per il telelavoro transfrontaliero possono consentire di mantenere la copertura nello Stato del datore di lavoro nei casi ammessi, ma spesso è necessaria una richiesta formale. Per i Paesi extra-UE si applicano gli accordi bilaterali dell’Austria e la normativa interna.
Pensioni estere, fondi di investimento e prodotti assicurativi possono ricevere in Austria una classificazione diversa da quella prevista nel Paese d’origine. Prima del trasferimento, gli investitori dovrebbero verificare lo status dei fondi ai fini degli obblighi di comunicazione in Austria, i costi storici di acquisizione e l’eventuale imposta in uscita applicabile nel Paese di partenza.
Principali vantaggi e svantaggi fiscali
Vantaggi
- La maggior parte dei redditi finanziari privati è soggetta a un’aliquota speciale prevedibile del 27,5% anziché all’aliquota progressiva massima.
- Gli intermediari austriaci trattengono generalmente la KESt e utilizzano i dati ufficiali OeKB sui fondi.
- L’Austria non applica un’imposta patrimoniale generale sulle persone fisiche né un’imposta generale su successioni o donazioni.
- La rete di convenzioni fiscali e il coordinamento previdenziale UE possono ridurre la doppia imposizione e la duplicazione dei contributi.
- I crediti fiscali per le famiglie e il trattamento agevolato della 13ª e 14ª mensilità che soddisfano i requisiti possono ridurre in misura significativa la tassazione dei dipendenti.
Svantaggi
- Le aliquote marginali sui redditi da lavoro e d’impresa sono elevate e raggiungono il 55% oltre 1 milione di euro.
- I contributi sul lavoro e i costi a carico dei datori di lavoro sono significativi e non possono essere rappresentati da un’unica aliquota valida in ogni situazione.
- I broker esteri e i fondi non dichiaranti possono comportare calcoli annuali complessi, compresa l’imposizione in assenza di distribuzioni in contanti.
- Non esistono una franchigia generale annua sulle plusvalenze mobiliari, un’esenzione basata sul periodo di detenzione o un conto flessibile in stile ISA.
- Le perdite su investimenti privati sono soggette a forti limitazioni di compensazione e, in generale, non possono essere riportate agli anni successivi.
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Avvertenza
Questa guida ha finalità esclusivamente informative e didattiche e non costituisce consulenza fiscale, legale, contabile, finanziaria o in materia di investimenti. Il trattamento fiscale dipende dalla residenza, dalle convenzioni applicabili, dalla tipologia di reddito, dalle date di acquisizione, dalla documentazione disponibile e dalle circostanze personali. Prima di presentare una dichiarazione, trasferirsi in un altro Paese o effettuare un’operazione rilevante, è opportuno verificare le regole aggiornate presso le autorità austriache e rivolgersi a un professionista qualificato in Austria.
Matias Buće ha una formazione formale in diritto amministrativo e oltre dieci anni di esperienza nello studio dei mercati globali, del forex trading e della finanza personale. La sua preparazione giuridica influenza il suo approccio agli investimenti, con particolare attenzione alla regolamentazione, alla struttura e alla gestione del rischio. Su Finorum scrive di un’ampia gamma di argomenti finanziari, dagli ETF europei alle strategie pratiche di finanza personale per gli investitori di tutti i giorni.
Sources & References
EU regulations & taxation
- Bmf.gv.at — guida BMF sul trattamento fiscale delle cripto-attività
- guida del Ministero sui redditi da capitale
- informazioni e testi delle convenzioni contro le doppie imposizioni dell’Austria
- plusvalenze realizzate ed exit taxation
- portale austriaco sulle agevolazioni convenzionali
- Tax Book 2026 ufficiale
Additional educational resources
- Bmf.gv.at — guida del Ministero sulle agevolazioni per i nuovi residenti
- tariffa ufficiale 2026 del Ministero
- Finanzonline.bmf.gv.at — FinanzOnline
- My.oekb.at — banca dati ufficiale OeKB per le comunicazioni dei fondi
- Oesterreich.gv.at — esenzioni per l’abitazione principale
- imposta sulle plusvalenze immobiliari
- panoramica governativa sull’imposta di successione
- Onlinerechner.haude.at — calcolatore lordo-netto ufficiale BMF 2026
- Ris.bka.gv.at — sezioni 1 EStG e 26 BAO nella banca dati giuridica austriaca
- Sozialversicherung.at — valori ufficiali dei contributi previdenziali 2026
- Usp.gv.at — aliquota societaria del 23% e l’imposta del 27,5% sulle distribuzioni
- guida alla registrazione dei nuovi lavoratori autonomi
- pagina dedicata ad aliquote ed esenzioni IVA
- regole ufficiali sull’IVA per le piccole imprese
- scadenze per dichiarazioni e acconti
- tabella ufficiale dei crediti d’imposta 2026

