Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026
Il sistema fiscale maltese non può essere compreso guardando soltanto all’aliquota personale massima del 35%. Per le persone che si spostano tra più Paesi, le questioni decisive riguardano spesso il luogo in cui il reddito è stato prodotto, la residenza e il domicilio fiscale a Malta e l’eventuale rimessa dei redditi esteri nel Paese. Per gli investitori contano inoltre la natura giuridica e la localizzazione dell’attività: una plusvalenza estera può rimanere fuori dall’ambito della tassazione maltese per una persona residente ma non domiciliata, anche quando il ricavato viene trasferito a Malta, mentre un dividendo estero rimesso nel Paese può essere imponibile.
Malta utilizza inoltre un sistema di piena imputazione per i dividendi distribuiti da numerose società maltesi, un’opzione di ritenuta finale del 15% per determinati redditi da investimento, esenzioni per alcune azioni quotate e specifici programmi di residenza. Queste caratteristiche possono risultare vantaggiose, ma sono facilmente soggette a semplificazioni eccessive.
Questa guida illustra le principali regole maltesi applicabili nel 2026 a lavoratori dipendenti, investitori, freelance, espatriati e nomadi digitali. Riflette le informazioni disponibili al 7 settembre 2026 e si basa principalmente sulla Malta Tax and Customs Administration (MTCA), su altre autorità pubbliche maltesi e sulla legislazione vigente.
Panoramica fiscale — i principali dati in sintesi
| Tipologia d’imposta | Aliquota o regola 2026 | Punto chiave |
|---|---|---|
| Imposta personale sul reddito | 0%–35% | Aliquote progressive; gli scaglioni dipendono dallo status di single, coniugato o genitore |
| Plusvalenze | Generalmente aliquote marginali ordinarie quando imponibili | Non esiste un’unica aliquota fissa; si applicano esenzioni e regole speciali per i trasferimenti immobiliari |
| Determinate plusvalenze su azioni quotate | Esenti | Nel rispetto delle condizioni di legge; alcune partecipazioni in organismi di investimento collettivo sono escluse |
| Dividendi di società maltesi | Sistema di piena imputazione | L’imposta societaria genera generalmente un credito per l’azionista; l’imposta aggiuntiva può essere nulla, se sono soddisfatte le condizioni |
| Determinati redditi da investimento | Ritenuta finale opzionale del 15% | Si applica a specifiche categorie di reddito e beneficiari qualificati, non a qualsiasi rendimento finanziario |
| Reddito estero di un residente non-dom | Tassato se rimesso a Malta | Il reddito di fonte maltese resta imponibile; può applicarsi una specifica imposta minima |
| Plusvalenze estere di un residente non-dom | Generalmente non imponibili | Restano normalmente fuori dalla tassazione maltese anche se il ricavato viene rimesso, purché si tratti realmente di una plusvalenza estera |
| IVA ordinaria | 18% | Aliquote ridotte del 12%, 7% e 5%; sono previste inoltre operazioni ad aliquota zero ed esenzioni |
| Previdenza sociale del dipendente | Generalmente 10% | Si applicano minimi e massimali settimanali; il limite 2026 dipende dall’anno di nascita |
| Previdenza sociale del datore di lavoro | Generalmente 10% + contributo maternità | Si applicano massimali settimanali; il contributo maternità è generalmente dello 0,3% entro i limiti previsti |
| Imposta sul reddito delle società | 35% | Meccanismi di rimborso agli azionisti e unità fiscali possono modificare il carico effettivo nelle strutture qualificate |
| Imposta annuale sulla proprietà immobiliare | Generalmente nessuna | Imposta di registro e imposte sui trasferimenti immobiliari possono applicarsi all’acquisto o alla vendita |
| Imposta di successione o sul patrimonio ereditario | Generalmente nessuna | L’imposta sui documenti e sui trasferimenti può comunque applicarsi, soprattutto a immobili o titoli maltesi |
| Imposta patrimoniale individuale | Nessuna | Nessuna imposta generale annuale sul patrimonio netto |
| Anno fiscale | Anno solare | Il reddito viene prodotto nell’anno di riferimento ed è accertato nell’anno successivo |
| Termine della dichiarazione individuale | 30 giugno su carta; 31 luglio online | Entrambe le date si riferiscono all’anno successivo; occorre seguire le istruzioni MTCA aggiornate |
| Autorità fiscale | MTCA | Malta Tax and Customs Administration |
Residenza, ordinary residence e domicilio
Malta non riduce la residenza fiscale a un unico conteggio meccanico dei giorni. Una persona che trascorre più di 183 giorni a Malta durante un anno solare viene generalmente considerata residente per quell’anno, ma la residenza può derivare anche dalle circostanze concrete e dall’intenzione di vivere nel Paese. Una persona che arriva a Malta con l’intenzione di stabilirvisi può diventare residente fin dal momento dell’arrivo, anziché soltanto dal 184° giorno. La MTCA illustra queste distinzioni nella propria pagina ufficiale sulla residenza fiscale.
Tra gli elementi rilevanti figurano disponibilità di un’abitazione, frequenza e durata delle permanenze, legami familiari ed economici, occupazione e intenzioni personali. La residenza ai fini delle convenzioni fiscali costituisce una questione separata quando anche un altro Paese considera la persona residente.
L’ordinary residence descrive generalmente una residenza inserita nel normale e abituale corso della vita della persona. Il domicilio è invece un concetto giuridico più radicato: in termini generali, il Paese che la persona considera la propria dimora permanente. Ogni individuo nasce con un domicilio d’origine e la sua sostituzione con un domicilio di scelta richiede sia un’effettiva residenza nel nuovo Paese sia l’intenzione di rimanervi permanentemente o a tempo indeterminato. Cittadinanza, permesso di soggiorno e residenza fiscale non determinano da soli il domicilio.
La distinzione produce tre situazioni fiscali comuni:
| Status | Regime fiscale maltese generale |
|---|---|
| Ordinariamente residente e domiciliato a Malta | Redditi mondiali e plusvalenze imponibili mondiali |
| Ordinariamente residente ma non domiciliato a Malta | Redditi e plusvalenze di fonte maltese, più redditi esteri ricevuti a Malta; plusvalenze estere generalmente escluse anche se rimesse |
| Non residente | Soltanto redditi e plusvalenze imponibili di fonte maltese, fatte salve esenzioni e convenzioni |
Si applicano importanti eccezioni. Una persona sposata con un soggetto ordinariamente residente e domiciliato a Malta, così come determinati residenti di lungo periodo o permanenti, può essere assoggettata alla tassazione mondiale anziché alla remittance basis. Le linee guida MTCA sulla remittance basis illustrano dettagliatamente il quadro e le relative eccezioni.
Cosa costituisce una rimessa?
La rimessa è una questione di fatto. Il concetto è più ampio del semplice trasferimento di denaro da un conto bancario estero a uno maltese. Un reddito estero può essere considerato ricevuto a Malta se viene:
- trasferito o depositato a Malta;
- speso a Malta tramite una carta o un conto estero;
- utilizzato per saldare un debito maltese o il conto di una carta di credito;
- ceduto o messo a disposizione di un’altra persona a Malta; oppure
- utilizzato per acquistare beni o sostenere spese di vita a Malta.
Il denaro utilizzato per le normali spese quotidiane si presume generalmente costituisca reddito, salvo che il contribuente sia in grado di dimostrare che proveniva da capitale. Un residente non-dom che mescola stipendio, dividendi, plusvalenze e risparmi precedenti alla residenza sullo stesso conto può quindi creare un serio problema di tracciabilità.
Quando possibile, è opportuno mantenere separati redditi esteri, plusvalenze estere e clean capital. Con clean capital si intendono generalmente fondi esistenti prima dell’acquisizione della residenza maltese oppure entrate di natura patrimoniale che non costituiscono reddito, adeguatamente documentate. La separazione dei conti non modifica la legge, ma fornisce una prova dell’origine dei fondi rimessi.
Imposta minima per alcuni non-dom
Una persona ordinariamente residente ma non domiciliata a Malta può essere soggetta a un’imposta minima maltese di 5.000 € quando nell’anno solare precedente ha prodotto redditi esteri di almeno 35.000 € che non sono stati interamente ricevuti a Malta. La soglia viene considerata congiuntamente per i coniugi conviventi. La regola non si applica quando è già previsto un altro regime maltese di imposta minima e, nel relativo calcolo, determinate imposte maltesi vengono riconosciute a credito. Il calcolo avviene prima dell’applicazione delle agevolazioni contro la doppia imposizione. Condizioni e metodo sono riportati nelle linee guida ufficiali sulla remittance basis.
Questo significa che «non ho rimesso nulla» non equivale sempre a «non devo pagare nulla».
Aliquote dell’imposta personale sul reddito nel 2026
Malta applica aliquote dello 0%, 15%, 25% e 35%. L’aliquota del 35% si applica oltre 60.000 €, ma l’importo da sottrarre indicato nella tabella ufficiale 2026 delle aliquote individuali preserva il beneficio degli scaglioni inferiori.
Aliquote per single
| Reddito imponibile | Aliquota | Importo da sottrarre |
|---|---|---|
| 0–12.000 € | 0% | 0 € |
| 12.001–16.000 € | 15% | 1.800 € |
| 16.001–60.000 € | 25% | 3.400 € |
| Oltre 60.000 € | 35% | 9.400 € |
Aliquote per coniugi
La scala ordinaria per coniugi resta disponibile, mentre nuovi scaglioni con soglie più elevate si applicano alle famiglie residenti qualificate con figli.
| Regime | Fascia 0% | Fascia 15% | Fascia 25% | Fascia 35% |
|---|---|---|---|---|
| Coniugi — regime standard | fino a 15.000 € | 15.001–23.000 € | 23.001–60.000 € | oltre 60.000 € |
| Coniugi con un figlio qualificato | fino a 17.500 € | 17.501–26.500 € | 26.501–60.000 € | oltre 60.000 € |
| Coniugi con due o più figli qualificati | fino a 22.500 € | 22.501–32.000 € | 32.001–60.000 € | oltre 60.000 € |
Gli importi da sottrarre corrispondenti sono 2.250 €, 4.550 € e 10.550 € per il regime standard; 2.625 €, 5.275 € e 11.275 € per quello con un figlio; 3.375 €, 6.575 € e 12.575 € per quello con due o più figli.
Aliquote per genitori
| Regime | Fascia 0% | Fascia 15% | Fascia 25% | Fascia 35% |
|---|---|---|---|---|
| Genitore — regime standard | fino a 13.000 € | 13.001–17.500 € | 17.501–60.000 € | oltre 60.000 € |
| Genitore con un figlio qualificato | fino a 14.500 € | 14.501–21.000 € | 21.001–60.000 € | oltre 60.000 € |
| Genitore con due o più figli qualificati | fino a 18.500 € | 18.501–25.500 € | 25.501–60.000 € | oltre 60.000 € |
Le nuove aliquote collegate ai figli prevedono condizioni relative a residenza, cittadinanza o status di residente di lungo periodo e requisiti riguardanti età o frequenza scolastica/universitaria dei figli. La comunicazione ufficiale MTCA sulle aliquote 2026 contiene le condizioni dettagliate. Non è quindi possibile beneficiarne semplicemente perché si sostiene economicamente una persona.
Esempio pratico
Un contribuente single con 30.000 € di reddito imponibile calcola l’imposta come segue:
30.000 € × 25% − 3.400 € = 4.100 €
L’aliquota effettiva è quindi circa il 13,67%, non il 25%. Il reddito imponibile può differire dallo stipendio lordo dopo le deduzioni ammesse e i contributi previdenziali vengono calcolati separatamente.
Contributi previdenziali
I lavoratori dipendenti versano contributi di Classe 1 e il datore di lavoro generalmente versa un importo corrispondente. Per la maggior parte degli adulti rientranti nella fascia percentuale, ciascuna parte paga il 10% della retribuzione settimanale di base. Una volta superato il relativo massimale, l’aliquota percentuale viene sostituita da un importo settimanale fisso massimo.
Per il 2026:
| Categoria di dipendente | Massimo dipendente | Massimo datore di lavoro | Contributo maternità del datore |
|---|---|---|---|
| Nati entro il 31 dicembre 1961 | 49,04 € a settimana | 49,04 € a settimana | 1,47 € a settimana |
| Nati dal 1° gennaio 1962 | 55,93 € a settimana | 55,93 € a settimana | 1,68 € a settimana |
Per lavoratori con salari più bassi, minori e studenti si applicano importi fissi o massimali distinti. Tutte le categorie sono riportate nella tabella ufficiale MTCA dei contributi di Classe 1 per il 2026.
I soggetti self-occupied e self-employed rientrano invece nelle regole di Classe 2, generalmente basate sull’utile o sul reddito netto dell’anno precedente, con minimi, massimi e categorie legate all’età. I termini «self-employed» e «self-occupied» hanno significati specifici nella legislazione previdenziale maltese, per cui un freelance dovrebbe utilizzare la tabella 2026 della Classe 2 anziché applicare semplicemente il 10%.
Plusvalenze su azioni e altri investimenti
Malta non applica un’unica aliquota a tutte le plusvalenze. Quando una plusvalenza è imponibile, entra generalmente nel reddito imponibile ed è assoggettata all’aliquota marginale della persona fisica. Il risultato dipende dall’attività, dalla fonte, dalla posizione fiscale dell’investitore e dall’eventuale esenzione applicabile. La MTCA pubblica i relativi prospetti sulle plusvalenze e le istruzioni dichiarative.
Tra le attività imponibili possono rientrare:
- azioni e altri titoli;
- partecipazioni in società di persone, trust e determinati fondi;
- avviamento d’impresa;
- marchi, brevetti e altra proprietà intellettuale;
- immobili maltesi e relativi diritti;
- interessi beneficiari in determinate strutture.
Azioni quotate
Un’esenzione può applicarsi ai trasferimenti di azioni quotate sulla Malta Stock Exchange e di determinate azioni qualificate quotate su una borsa estera riconosciuta dal Commissioner for Tax and Customs. L’esenzione è soggetta a condizioni di legge e non si estende automaticamente alle azioni detenute in determinati organismi di investimento collettivo. L’aggiornamento legislativo MTCA del 2022 documenta l’estensione alle borse riconosciute fuori da Malta; le istruzioni sulle cessioni di azioni quotate ricordano inoltre che una cessione imponibile deve comunque essere dichiarata.
Questa precisazione è importante: è errato sostenere che Malta non abbia alcuna significativa esenzione per i titoli. È però altrettanto errato presumere che qualsiasi attività quotata sia esente. Un ETF negoziato in borsa non è necessariamente equivalente, dal punto di vista giuridico, a un’ordinaria azione quotata di una società.
Nessuna esenzione generale per lungo periodo
A differenza del Lussemburgo o della Croazia, Malta non prevede un’esenzione generale per il semplice fatto che un titolo ordinario sia stato detenuto per un certo numero di anni. Un lungo periodo di detenzione può contribuire a dimostrare che l’attività costituisce investimento anziché trading, ma non rappresenta un’esenzione generale prevista dalla legge.
Capitale o reddito da trading
Una persona che acquista e vende frequentemente, opera in modo organizzato o commerciale o negozia titoli nell’ambito di un’attività d’impresa può generare reddito da trading anziché plusvalenze di capitale. Gli utili commerciali sono tassati come reddito ordinario e le esenzioni previste per le plusvalenze potrebbero non applicarsi. La classificazione dipende dai fatti, non dall’etichetta utilizzata dal broker o dal contribuente.
Minusvalenze
Le minusvalenze non costituiscono una deduzione generale da stipendio o redditi da investimento. Una perdita derivante da un’operazione che, in caso di guadagno, avrebbe generato una plusvalenza imponibile può generalmente essere compensata con plusvalenze imponibili secondo le regole di legge, nel rispetto delle limitazioni e delle disposizioni sul riporto. Una perdita derivante da una cessione esente non genera normalmente una minusvalenza deducibile.
La remittance basis per gli investitori
Per una persona ordinariamente residente ma non domiciliata, localizzazione e natura del rendimento devono essere analizzate separatamente:
| Rendimento | Trattamento generale |
|---|---|
| Dividendo o interesse di fonte maltese | Imponibile a Malta indipendentemente dalla rimessa |
| Dividendo o interesse estero mantenuto all’estero | Generalmente non tassato nell’ambito della remittance basis |
| Dividendo o interesse estero rimesso a Malta | Imponibile a Malta |
| Plusvalenza imponibile di fonte maltese | Imponibile a Malta |
| Autentica plusvalenza di fonte estera | Generalmente non imponibile, anche se rimessa |
La distinzione tra reddito e capitale è quindi fondamentale. La vendita di un fondo ad accumulazione non garantisce che l’intero rendimento venga considerato una plusvalenza estera: classificazione del fondo, distribuzioni, struttura sottostante e norme antiabuso possono incidere. Allo stesso modo, un reddito non diventa capitale semplicemente perché è stato conservato all’estero per un certo periodo o fatto transitare attraverso un altro conto.
La remittance basis non rende nemmeno irrilevanti le spese effettuate all’estero. Utilizzare reddito estero per sostenere costi di vita a Malta può costituire una rimessa.
ETF e fondi d’investimento
Malta non dispone di un unico regime semplice per gli ETF destinati agli investitori al dettaglio. Il trattamento dipende da:
- domicilio maltese o estero del fondo;
- classificazione giuridica e fiscale del veicolo;
- natura del rendimento come distribuzione o plusvalenza di cessione;
- classificazione dell’investimento come fondo prescritto o non prescritto secondo la normativa maltese;
- residenza e domicilio dell’investitore;
- eventuale rimessa dei redditi esteri.
Le distribuzioni in denaro di un ETF estero a distribuzione costituiscono generalmente reddito da investimento di fonte estera. Sono imponibili su base mondiale per una persona residente e domiciliata a Malta e generalmente imponibili per un residente non-dom quando vengono ricevute nel Paese.
Un ETF ad accumulazione non genera automaticamente una distribuzione annuale presunta sulla base di una regola universale maltese per gli investitori al dettaglio. Questo non significa però che qualsiasi fondo ad accumulazione sia sempre tassato soltanto al momento della vendita. Devono essere verificate le regole specifiche del fondo e la relativa natura giuridica.
Alla vendita, una plusvalenza su un fondo estero può costituire una plusvalenza estera per un non-dom, ma la semplice quotazione in borsa non dimostra che l’esenzione prevista per le azioni quotate sia applicabile. Gli investitori dovrebbero conservare prospetto, ISIN, forma giuridica, rendiconti delle distribuzioni e registri di acquisto e vendita.
Dividendi
Dividendi di società maltesi
Il sistema maltese di piena imputazione considera l’imposta societaria pagata da una società maltese come un acconto dell’imposta dovuta dall’azionista sugli utili distribuiti. Una persona fisica che riceve un dividendo derivante da utili maltesi già tassati ottiene generalmente un credito per l’imposta societaria sottostante e, nel rispetto delle regole e delle soglie reddituali, può non dover pagare ulteriore imposta a Malta.
Questo non significa che i dividendi siano universalmente esenti. Conto fiscale della società, natura degli utili, posizione dell’azionista e norme antiabuso sono tutti elementi rilevanti. In determinate strutture, gli azionisti possono richiedere il rimborso di una parte dell’imposta societaria, ma tali risultati non dovrebbero essere presentati come un’aliquota automatica disponibile a qualsiasi investitore al dettaglio.
Dividendi esteri
Una persona residente e domiciliata dichiara generalmente i dividendi esteri sulla base del reddito mondiale. Un residente non-dom li dichiara normalmente quando vengono rimessi o ricevuti a Malta. Sono generalmente tassati secondo le aliquote progressive.
Le ritenute estere possono essere riconosciute a credito nel rispetto della documentazione, delle convenzioni e del limite rappresentato dall’imposta maltese attribuibile allo stesso reddito. Quando lo Stato della fonte applica una ritenuta superiore a quella prevista dalla convenzione, l’eccedenza può dover essere recuperata direttamente nel Paese della fonte.
Interessi e ritenuta finale
Per gli interessi, Malta prevede un regime opzionale di ritenuta finale del 15% per determinati redditi da investimento corrisposti a beneficiari residenti qualificati tramite soggetti pagatori o intermediari ammessi. La pagina MTCA sulla comunicazione dei redditi da investimento descrive le categorie previste dalla legge.
Il regime può comprendere gli interessi pagati da banche maltesi e determinati redditi da investimento. Quando l’opzione finale viene correttamente applicata, il reddito non viene normalmente aggregato agli altri redditi del beneficiario e l’imposta del 15% non viene recuperata tramite la dichiarazione. Quando consentito, la persona può invece optare per il pagamento lordo e la tassazione ordinaria; la convenienza dipende dall’aliquota marginale e dalle circostanze personali. Le FAQ MTCA sull’imposta individuale confermano il trattamento definitivo del 15% sugli interessi bancari qualificati.
Gli interessi esteri sono imponibili su base mondiale per una persona residente e domiciliata e sulla base delle rimesse per una persona ordinariamente residente non-dom. In determinati casi, specifici accordi possono consentire il 15% definitivo tramite un intermediario finanziario autorizzato. Altrimenti, gli interessi esteri vengono generalmente dichiarati al lordo e tassati secondo le regole ordinarie.
I non residenti possono beneficiare di esenzioni maltesi per determinati interessi, sconti, premi e royalty, nel rispetto delle condizioni relative alla fonte, al collegamento con immobili o attività d’impresa maltesi e alle norme antiabuso.
Criptovalute e attività digitali
Il trattamento fiscale maltese segue la sostanza e l’utilizzo dell’attività digitale, non l’etichetta commerciale «crypto». Le linee guida ufficiali MTCA sull’imposta relativa alle DLT distinguono coin, financial token e utility token e applicano i normali principi dell’imposta sul reddito. La regolamentazione finanziaria separata è amministrata dalla Malta Financial Services Authority.
Le coin non rientrano nelle specifiche disposizioni maltesi sulle plusvalenze, ma i profitti derivanti da attività frequenti o organizzate come impresa possono essere tassati come reddito commerciale. I rendimenti dei financial token assimilabili a dividendi, interessi o premi sono reddito, mentre i trasferimenti di financial e utility token dipendono dal fatto che l’operazione appartenga alla sfera reddituale o patrimoniale. Mining, staking, lending, compensi da lavoro e emissione di token richiedono analisi separate. Dal 2026, il reporting DAC8 sulle cripto-attività aumenta inoltre in misura significativa la trasparenza fiscale.
Per un non-dom, è rischioso presumere che ogni cessione di criptovalute costituisca una plusvalenza di fonte estera. Fonte, struttura del portafoglio digitale e della piattaforma di scambio, diritti incorporati nel token e natura commerciale o meno dell’attività sono tutti elementi rilevanti. Anche gli scambi tra criptovalute e l’utilizzo dei token per pagamenti dovrebbero essere registrati quando non viene ricevuta liquidità in euro.
Lavoro dipendente, freelance e nomadi digitali
Il reddito da lavoro relativo ad attività svolte fisicamente a Malta è generalmente di fonte maltese e tassabile nel Paese. L’imposta sul reddito da lavoro dipendente (PAYE) viene riscossa attraverso il Final Settlement System (FSS), mentre i contributi previdenziali vengono trattenuti separatamente. Benefit in natura e remunerazioni azionarie possono anch’essi essere imponibili.
Un freelance o imprenditore individuale paga l’imposta sull’utile netto imponibile dell’attività professionale o commerciale. Le spese deducibili devono essere sostenute interamente ed esclusivamente per produrre il reddito e adeguatamente documentate. Possono inoltre essere richiesti la registrazione ai fini IVA, il versamento di acconti d’imposta (provisional tax) e il pagamento di contributi sociali di Classe 2.
Lavorare online per clienti esteri non rende automaticamente il reddito di fonte estera. I redditi professionali o da lavoro vengono comunemente localizzati nel luogo in cui l’attività viene fisicamente svolta. Una persona che lavora da Malta può quindi avere redditi di fonte maltese anche quando tutti i clienti e i conti bancari sono all’estero.
Nomad Residence Permit
Il Nomad Residence Permit maltese è uno status di immigrazione, non un’esenzione fiscale automatica. La guida fiscale ufficiale di Residency Malta per i titolari del permesso precisa espressamente che il possesso del permesso non determina da solo l’accesso alle specifiche regole fiscali per nomadi. Ammissibilità, luogo di svolgimento del lavoro, modalità di residenza, convenzioni fiscali e condizioni contenute nella S.L. 123.210 devono essere valutati congiuntamente.
Programmi speciali di residenza
Nel 2026, il portale ufficiale MTCA sui regimi speciali elenca il Global Residence Programme per determinati cittadini di Paesi terzi, il Residence Programme per cittadini qualificati UE/SEE/Svizzera, il Malta Retirement Programme e lo United Nations Pensions Programme.
Il Global Residence Programme e il Residence Programme applicano, in termini generali, un’aliquota del 15% sui redditi qualificati di fonte estera rimessi a Malta, con un’imposta minima annua di 15.000 € e requisiti riguardanti immobili, assicurazione e altre condizioni. I redditi di fonte maltese sono generalmente tassati separatamente al 35% nell’ambito di questi programmi. I regimi per pensionati e pensioni ONU utilizzano requisiti e minimi differenti. I richiedenti dovrebbero consultare le indicazioni MTCA specifiche per ciascun programma, inclusa la pagina del Global Residence Programme, anziché estrapolare conclusioni dalla sola aliquota del 15%.
Chi presenta domanda nell’ambito di un regime speciale dovrebbe verificare le regole e le disposizioni transitorie vigenti alla data della richiesta, senza presumere che il regime resterà immutato per l’intera durata prevista del soggiorno.
Imposta sul reddito delle società
L’aliquota nominale dell’imposta societaria maltese è del 35%. Le società residenti e domiciliate a Malta sono generalmente tassate su redditi e plusvalenze mondiali; residenza e domicilio societario dipendono dalla costituzione, dalla gestione e dal controllo della società.
Il sistema maltese di imputazione e rimborso agli azionisti può ridurre l’onere complessivo quando gli utili vengono distribuiti e tutte le condizioni sono soddisfatte. Le percentuali di rimborso più comuni dipendono dalla tipologia di utile e dall’agevolazione richiesta. L’aliquota effettiva spesso citata del 5% non rappresenta quindi l’imposta societaria prevista dalla legge e non è automaticamente disponibile in ogni situazione. Tempistica, flussi di cassa, attribuzione ai conti fiscali, ammissibilità dell’azionista, sostanza economica e norme antiabuso sono essenziali.
Un lavoratore autonomo non dovrebbe costituire una società soltanto perché ha letto di un’«aliquota societaria maltese del 5%». Stipendio, dividendi, contributi sociali, costi degli adempimenti, tempistiche dei rimborsi e residenza in un altro Paese possono produrre risultati completamente diversi.
IVA
L’aliquota IVA ordinaria è del 18%. La pagina ufficiale MTCA sulle aliquote IVA indica inoltre:
- 12% per determinate forniture;
- 7% per specifici servizi di alloggio e operazioni collegate;
- 5% per determinati beni e servizi;
- 0% per le operazioni ammesse all’aliquota zero;
- esenzioni con o senza diritto alla detrazione.
Categoria dell’operazione, status del cliente e regole sul luogo della prestazione determinano l’aliquota applicabile. Consulenza transfrontaliera, servizi digitali, e-commerce, servizi finanziari e operazioni immobiliari non dovrebbero essere classificati sulla base della sola aliquota generale.
Immobili e redditi da locazione
Malta generalmente non applica un’imposta nazionale ricorrente per il semplice possesso di immobili residenziali, come confermato nelle FAQ MTCA sulla tassazione immobiliare. L’acquisto e la vendita possono tuttavia essere onerosi per effetto dell’imposta sui documenti e sui trasferimenti, imposta sul trasferimento dell’immobile e spese notarili.
In caso di trasferimento di un immobile situato a Malta, il venditore è generalmente soggetto a una ritenuta finale calcolata sul valore di trasferimento e non sull’utile contabile. Le aliquote più comuni sono l’8% o il 10%, quest’ultima generalmente rilevante per immobili acquistati prima del 1° gennaio 2004. In funzione di data di acquisto, utilizzo, rapporto tra le parti, residenza e caratteristiche dell’operazione possono applicarsi altre aliquote o esenzioni.
Determinati trasferimenti completati entro il 31 dicembre 2026 possono beneficiare di agevolazioni sui primi 750.000 € del valore di trasferimento per specifici immobili situati in Urban Conservation Areas, immobili costruiti almeno 20 anni prima e rimasti sfitti per almeno sette anni oppure immobili qualificati di carattere tradizionale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni. La panoramica legislativa MTCA 2026 conferma l’estensione fino alla fine del 2026.
Il reddito da locazione può essere tassato secondo il normale metodo basato sul reddito netto oppure, quando ricorrono le condizioni e viene esercitata l’opzione, con un’imposta finale del 15% sul canone lordo. Il regime lordo non consente deduzioni delle spese né rimborsi e può essere applicabile anche ai non residenti. Le regole dettagliate sono illustrate nel manuale MTCA sulla tassazione dei redditi da locazione, con pagamento tramite TA24. Determinati immobili residenziali restaurati possono beneficiare di un’aliquota finale del 10%, mentre gli immobili commerciali possono seguire regole diverse.
Successioni, donazioni, imposte di registro e patrimonio
Malta non applica una generale imposta di successione, sul patrimonio ereditario o sul patrimonio netto. Tuttavia, decessi e donazioni effettuate in vita non sono necessariamente esenti da qualsiasi prelievo.
L’imposta sui documenti e sui trasferimenti può applicarsi quando immobili maltesi o determinati titoli trasferibili passano per successione o donazione. Aliquote, esenzioni e agevolazioni dipendono dall’attività, dal rapporto tra le parti, dall’ordinary residence, dall’eventuale abitazione familiare e dalla presenza di immobili all’interno della società. Le FAQ MTCA sui trasferimenti di azioni indicano un’aliquota generale del 2% sul maggiore tra valore di mercato e prezzo, elevata al 5% per le società immobiliari.
Un erede può quindi essere tenuto a versare un’imposta sui trasferimenti anche se Malta non definisce il prelievo «imposta di successione». Le successioni transfrontaliere possono inoltre generare imposte o obblighi dichiarativi in un altro Paese.
Pensioni e risparmio fiscalmente agevolato
Per le persone di almeno 61 anni, i redditi pensionistici percepiti nel 2026 sono esenti al 100% fino a 37.104 € ai sensi dell’esenzione pensionistica ufficiale MTCA. Il limite comprende complessivamente pensioni previdenziali, pensioni di servizio, pensioni estere, pensioni professionali e private qualificate; l’importo eccedente e gli altri redditi devono comunque essere calcolati secondo le regole applicabili.
Malta offre inoltre crediti e deduzioni fiscali per determinati sistemi pensionistici personali, piani professionali volontari e prodotti previdenziali qualificati. I limiti annuali e le percentuali di credito vengono modificati periodicamente, mentre condizioni di accesso e prelievo dipendono dal prodotto.
Non esiste un conto di risparmio di applicazione generale per investitori al dettaglio direttamente equivalente a un ISA britannico che renda esente un portafoglio senza restrizioni per il solo fatto di essere detenuto all’interno del conto. Gli investitori dovrebbero confrontare l’agevolazione pensionistica con costi, vincoli d’investimento, età di accesso e tassazione dei prelievi.
Dichiarazione degli investimenti esteri
L’utilizzo di un broker estero non elimina gli obblighi dichiarativi maltesi. La posizione fiscale dovrebbe essere ricostruita a partire da documentazione dettagliata delle singole operazioni, conservando:
- rendiconti annuali e conferme delle operazioni;
- certificazioni lorde di dividendi e interessi;
- certificati delle ritenute estere;
- prospetti dei fondi e classificazione delle distribuzioni;
- date e costi di acquisto e vendita;
- calcoli delle conversioni in euro;
- prova dell’origine del denaro rimesso a Malta;
- registrazioni separate per redditi, plusvalenze e capitale precedente alla residenza.
Per i contribuenti che utilizzano la remittance basis, la tracciabilità bancaria è importante quanto il calcolo dell’investimento. È opportuno conservare gli estratti conto che documentano l’incasso originario del reddito o della plusvalenza e tutti i successivi trasferimenti intermedi fino alla rimessa a Malta.
Dichiarazione e pagamento
Malta tassa nell’anno di accertamento successivo i redditi prodotti durante l’anno solare di riferimento. In base al ciclo dichiarativo MTCA, la dichiarazione individuale cartacea e l’autoliquidazione devono generalmente essere presentate entro il 30 giugno, mentre il termine per la dichiarazione online è il 31 luglio. La data di pagamento dell’imposta resta il 30 giugno, per cui la presentazione online non rinvia automaticamente il versamento. Il contribuente deve comunque seguire eventuali comunicazioni MTCA successive o le date riportate sulla dichiarazione.
Procedura pratica
- Riconciliare certificati salariali, contabilità d’impresa, estratti bancari e rendiconti dei broker.
- Determinare residenza, ordinary residence e domicilio prima di classificare gli importi esteri.
- Separare redditi di fonte maltese, redditi esteri rimessi e plusvalenze estere.
- Identificare i redditi soggetti a imposizione finale che non devono essere tassati nuovamente nel calcolo ordinario.
- Dichiarare al lordo i redditi esteri e gli eventuali crediti d’imposta esteri ammissibili.
- Compilare la dichiarazione personale tramite myTax e i servizi online MTCA oppure utilizzando il modulo ricevuto.
- Pagare il saldo entro la relativa scadenza e conservare l’accertamento e la documentazione di supporto.
I dipendenti la cui posizione è interamente definita tramite FSS possono ricevere un prospetto fiscale anziché essere obbligati a presentare una dichiarazione completa. La ricezione o mancata ricezione di un modulo cartaceo non consente di stabilire con certezza l’obbligo legale quando esistono redditi esteri, finanziari, da locazione o d’impresa non tassati.
La provisional tax si applica comunemente ai lavoratori autonomi e agli altri redditi non soggetti a PAYE attraverso versamenti rateali nel corso dell’anno, seguiti da un saldo dopo la fine del periodo. Il contribuente dovrebbe utilizzare il calendario MTCA aggiornato anziché copiare le scadenze da una guida precedente.
Errori comuni da evitare
- Considerare un permesso di soggiorno come prova del domicilio fiscale o di un’esenzione.
- Presumere che il criterio dei 183 giorni sia l’unico modo per diventare residente fiscale maltese.
- Mescolare clean capital, redditi esteri e plusvalenze estere sullo stesso conto.
- Presumere che plusvalenze estere e dividendi esteri abbiano lo stesso trattamento per un non-dom.
- Considerare di fonte estera il reddito da lavoro remoto soltanto perché il cliente si trova all’estero.
- Trattare qualsiasi ETF quotato come un’azione societaria quotata esente.
- Considerare tutti gli interessi soggetti alla scala progressiva ignorando l’opzione finale del 15%.
- Interpretare il sistema di piena imputazione come un’esenzione universale sui dividendi.
- Citare un’aliquota societaria del 5% senza spiegare il prelievo societario del 35% e il rimborso condizionato agli azionisti.
- Presumere che l’assenza di una vera imposta di successione significhi assenza di imposte sui trasferimenti dei beni maltesi ereditati.
- Utilizzare nella dichiarazione il dividendo estero netto senza indicare correttamente reddito lordo e ritenuta.
- Affidarsi a una generica scadenza di giugno anziché alle date indicate dalla dichiarazione e dalle comunicazioni MTCA correnti.
Principali scadenze
| Voce | Data generale |
|---|---|
| Anno di riferimento 2026 | 1° gennaio–31 dicembre 2026 |
| Dichiarazione individuale cartacea e saldo dell’imposta sui redditi 2026 | Generalmente 30 giugno 2027, fatte salve le istruzioni MTCA |
| Dichiarazione individuale online sui redditi 2026 | Generalmente 31 luglio 2027, fatte salve le istruzioni MTCA; il pagamento resta generalmente dovuto il 30 giugno |
| Riconciliazione del datore di lavoro FS3/FS7 | Generalmente 15 febbraio dell’anno successivo |
| Provisional tax | Rate secondo il calendario MTCA |
| Domanda transitoria per specifici programmi speciali | Per determinati regimi preesistenti, generalmente entro il 31 dicembre 2026 |
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In sintesi
Malta può risultare fiscalmente efficiente, in particolare per un residente non-dom adeguatamente assistito che realizza autentiche plusvalenze estere oppure per un investitore che percepisce dividendi maltesi qualificati. I vantaggi non derivano da una semplice aliquota unica ridotta. Dipendono da residenza giuridica, domicilio, fonte, rimessa, classificazione delle attività e documentazione.
Per un investitore, una delle misure pratiche più importanti consiste nel separare redditi, plusvalenze e clean capital prima del trasferimento a Malta e prima di effettuare rimesse nel Paese. Una volta mescolati i fondi, ricostruirne l’origine può essere più difficile del calcolo dell’imposta stesso.
Avvertenza
Questa guida ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale, legale, contabile, in materia di immigrazione o di investimenti. Il trattamento fiscale maltese dipende dalle circostanze specifiche, dalla fonte e dalla forma giuridica di ciascuna attività, dal domicilio, dalla situazione familiare, dalle condizioni dei regimi speciali e dalle convenzioni fiscali applicabili. Le norme e la prassi amministrativa possono cambiare. Prima di prendere decisioni rilevanti, è opportuno verificare la situazione aggiornata presso la Malta Tax and Customs Administration o rivolgersi a un consulente fiscale qualificato a Malta.
Iva Buće è laureata magistrale in Economia, con specializzazione in marketing digitale e logistica. Unisce precisione analitica e comunicazione creativa per rendere più accessibili i temi legati agli investimenti e all’educazione finanziaria. Su Finorum scrive di finanza, mercati e dell’intersezione tra tecnologia e tendenze d’investimento in Europa.
Sources & References
EU regulations & taxation
- Mtca.gov.mt — aliquota nominale dell’imposta societaria maltese
- ciclo dichiarativo MTCA
- comunicazione ufficiale MTCA sulle aliquote 2026
- esenzione pensionistica ufficiale MTCA
- FAQ MTCA sui trasferimenti di azioni
- FAQ MTCA sulla tassazione immobiliare
- FAQ MTCA sull’imposta individuale
- Final Settlement System (FSS)
- istruzioni sulle cessioni di azioni quotate
- linee guida ufficiali MTCA sull’imposta relativa alle DLT
- linee guida ufficiali sulla remittance basis
- Malta Tax and Customs Administration (MTCA)
- manuale MTCA sulla tassazione dei redditi da locazione
- myTax e i servizi online MTCA
- pagina del Global Residence Programme
- pagina ufficiale MTCA sulle aliquote IVA
- pagina ufficiale sulla residenza fiscale
- portale ufficiale MTCA sui regimi speciali
- reporting DAC8 sulle cripto-attività
- TA24
- tabella 2026 della Classe 2
- tabella ufficiale 2026 delle aliquote individuali
- tabella ufficiale MTCA dei contributi di Classe 1 per il 2026
- Nomad.residencymalta.gov.mt — guida fiscale ufficiale di Residency Malta per i titolari del permesso

