Quante imposte dovrai pagare vendendo un investimento in Italia?
Il calcolatore delle plusvalenze in Italia di Finorum stima l’imposta applicabile alla vendita di azioni, criptovalute, immobili e altri beni imponibili. Inserisci il prezzo di acquisto, il valore di vendita, le spese ammissibili e le minusvalenze disponibili per ottenere una stima basata sulle regole fiscali italiane.
In Italia, le plusvalenze derivanti dalla maggior parte degli investimenti finanziari sono generalmente soggette a un’imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, per le plusvalenze su cripto-attività realizzate dal 1º gennaio 2026 si applica normalmente l’aliquota più elevata del 33%. Per gli immobili, il trattamento dipende dalla tipologia del bene, dal suo utilizzo e dal periodo di possesso.
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Come funziona la tassazione delle plusvalenze in Italia
L’Italia non applica un’unica imposta a tutte le categorie di plusvalenze. Il trattamento fiscale varia a seconda che il guadagno derivi da azioni, obbligazioni, fondi, criptovalute, immobili, partecipazioni aziendali o altri beni.
Per gli investitori privati, le plusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti finanziari sono spesso classificate come redditi diversi di natura finanziaria. Questi guadagni sono generalmente soggetti a un’imposta sostitutiva anziché alle aliquote progressive ordinarie dell’IRPEF.
Il calcolo di base è:
Plusvalenza = Valore di vendita − Costo di acquisto − Spese ammissibili
Le minusvalenze compatibili possono successivamente ridurre il guadagno, quando le norme italiane ne consentono la compensazione.
A differenza di altri Paesi europei, l’Italia non prevede normalmente un’esenzione personale annuale generale per le plusvalenze finanziarie ordinarie. Il guadagno netto può quindi essere imponibile fin dal primo euro.
Il calcolatore distingue le diverse categorie di beni perché aliquote, esenzioni e regole di compensazione non sono uguali per tutti gli investimenti.
Aliquota applicabile agli investimenti finanziari
Le plusvalenze sulla maggior parte delle azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari detenuti al di fuori di un’attività d’impresa sono generalmente soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
L’aliquota del 26% si applica normalmente alle plusvalenze derivanti da:
- azioni quotate;
- azioni non quotate;
- partecipazioni qualificate e non qualificate, salvo regole particolari;
- obbligazioni societarie;
- certificati finanziari;
- strumenti derivati;
- numerosi altri prodotti finanziari.
I titoli di Stato italiani e determinati titoli sovrani esteri equiparati beneficiano generalmente dell’aliquota ridotta del 12,5%.
Nei fondi che detengono sia investimenti ordinari sia titoli pubblici agevolati, il rendimento può essere suddiviso. La parte attribuibile ai titoli di Stato qualificati può beneficiare dell’aliquota del 12,5%, mentre la parte restante viene normalmente tassata al 26%.
Per le partecipazioni in società localizzate in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati possono applicarsi disposizioni differenti. In alcuni casi, la plusvalenza può concorrere integralmente alla formazione del reddito imponibile ordinario.
La modalità standard del calcolatore presume un investimento finanziario ordinario tassato al 26%. Non deve essere utilizzata come calcolo definitivo per titoli di Stato agevolati, partecipazioni in giurisdizioni privilegiate o beni soggetti a regimi speciali.
Esempio di calcolo di una plusvalenza
Un investitore acquista azioni per 30.000 € e successivamente le vende per 45.000 €.
Sostiene commissioni di acquisto pari a 150 € e spese di vendita pari a 250 €. Il costo fiscale complessivo è quindi di 30.400 €.
La plusvalenza è:
45.000 € − 30.400 € = 14.600 €
Se l’investitore dispone di minusvalenze compatibili pari a 2.000 €, il guadagno netto imponibile scende a:
14.600 € − 2.000 € = 12.600 €
Applicando l’aliquota del 26%, l’imposta stimata è:
12.600 € × 26% = 3.276 €
Il ricavo residuo dopo questa imposta sarebbe pari a 41.724 €, prima di eventuali altre imposte, costi del conto o spese professionali.
Nessuna esenzione annuale generale
In Italia non è normalmente prevista un’esenzione personale annuale applicabile a tutte le plusvalenze finanziarie.
Un guadagno netto può quindi essere imponibile anche quando l’importo è relativamente contenuto.
Questo non significa che ogni vendita determini necessariamente un’imposta. Un’operazione può:
- non produrre alcun guadagno economico;
- essere compensata da minusvalenze compatibili;
- beneficiare di un’esenzione specifica;
- rientrare in un differente regime fiscale.
In precedenza, per le cripto-attività era prevista una soglia annuale di 2.000 €. Tale limite è stato eliminato per i guadagni realizzati dal 1º gennaio 2025 e non deve essere applicato alle cessioni effettuate nel 2026.
I tre regimi fiscali per gli investimenti
Gli investitori italiani possono detenere gli strumenti finanziari attraverso tre principali regimi di tassazione.
Regime dichiarativo
Nel regime dichiarativo, l’investitore calcola e dichiara personalmente plusvalenze e minusvalenze nella propria dichiarazione annuale.
Questa modalità è frequente quando gli investimenti sono detenuti presso un broker estero che non opera come sostituto d’imposta italiano.
Il contribuente deve occuparsi di:
- conservare lo storico delle operazioni;
- calcolare i costi di acquisto;
- convertire gli importi in valuta estera;
- registrare le minusvalenze riportabili;
- compilare la dichiarazione;
- versare l’imposta.
Regime del risparmio amministrato
Nel regime del risparmio amministrato, un intermediario italiano autorizzato calcola e trattiene normalmente l’imposta sostitutiva quando viene realizzata una plusvalenza imponibile.
L’intermediario registra anche le minusvalenze compatibili presenti nel rapporto. Di norma, l’investitore non deve dichiarare separatamente ogni singola operazione.
Gli investimenti esteri e altre circostanze particolari possono comunque generare obblighi dichiarativi aggiuntivi.
Regime del risparmio gestito
Nel regime del risparmio gestito, la tassazione è generalmente basata sul risultato netto annuale della gestione patrimoniale.
In base alle regole applicabili, il calcolo può comprendere sia guadagni realizzati sia determinate variazioni di valore non ancora realizzate.
Il regime scelto può modificare il momento della tassazione e il trattamento delle perdite. Il calcolatore Finorum stima l’imposta sulla cessione selezionata, ma non riproduce tutte le caratteristiche operative dei tre regimi.
Tassazione delle azioni in Italia
Le plusvalenze realizzate da una persona fisica mediante la vendita di azioni sono generalmente tassate al 26%.
Il guadagno imponibile si determina sottraendo dal prezzo di vendita:
- il prezzo di acquisto documentato;
- le commissioni del broker;
- le spese di transazione direttamente attribuibili;
- altri costi direttamente collegati all’acquisto o alla vendita.
Dal 2019, molte plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute al di fuori dell’attività d’impresa rientrano nel regime dell’imposta sostitutiva del 26%.
Possono tuttavia applicarsi regole particolari alle:
- partecipazioni in società localizzate in giurisdizioni fiscali privilegiate;
- attività appartenenti a un’impresa;
- partecipazioni coinvolte in riorganizzazioni societarie;
- azioni ricevute per eredità o donazione;
- partecipazioni il cui costo è stato formalmente rivalutato;
- partecipazioni detenute da soggetti non residenti che beneficiano di esenzioni o convenzioni fiscali.
I dividendi non sono plusvalenze. Sono normalmente classificati come redditi di capitale e possono essere soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. Non devono essere inseriti come valore di vendita nel calcolatore.
Fondi d’investimento ed ETF
Fondi ed ETF richiedono una classificazione fiscale particolarmente attenta.
Le distribuzioni e i proventi positivi ottenuti mediante il rimborso o la cessione delle quote possono essere classificati come redditi di capitale, anziché come redditi diversi di natura finanziaria.
Questa distinzione determina se le minusvalenze provenienti da altri investimenti possono essere utilizzate.
Una perdita realizzata su azioni, certificati o altri strumenti non può sempre essere compensata con i proventi positivi di fondi ed ETF.
Inserire nel calcolatore tutte le perdite del portafoglio senza verificarne la compatibilità può quindi sovrastimare la deduzione disponibile.
L’aliquota ordinaria è spesso pari al 26%. La parte del fondo riferibile a titoli di Stato italiani o esteri qualificati può tuttavia beneficiare dell’aliquota effettiva ridotta del 12,5%.
Il calcolatore standard non ricostruisce la quota esatta di titoli pubblici detenuta dal fondo e non determina la classificazione fiscale di ogni provento derivante da ETF.
Tassazione delle criptovalute nel 2026
L’Italia applica un regime specifico alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti dalle cripto-attività.
Per le plusvalenze imponibili realizzate dal 1º gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è generalmente pari al 33%.
L’aliquota del 26% può continuare ad applicarsi a determinati token di moneta elettronica denominati in euro che rispettano tutte le condizioni previste dalla legge.
È stata inoltre eliminata la precedente soglia di 2.000 €. Dal 1º gennaio 2025, le plusvalenze su cripto-attività concorrono generalmente alla tassazione senza tale importo minimo.
Le informazioni online che riportano ancora un’aliquota generale del 26% e una soglia esente di 2.000 € non sono quindi aggiornate per le operazioni effettuate nel 2026.
Un’operazione imponibile può verificarsi quando una criptovaluta viene:
- venduta in cambio di euro o di un’altra valuta tradizionale;
- utilizzata per acquistare beni o servizi;
- scambiata con un bene avente caratteristiche o funzioni differenti;
- trasferita mediante un’operazione che ne realizza il valore economico.
La semplice permuta tra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni uguali può, a determinate condizioni, non costituire un evento imponibile. Stabilire se due cripto-attività soddisfino effettivamente questo criterio può essere complesso.
La plusvalenza è generalmente pari al corrispettivo ricevuto, o al valore normale delle cripto-attività scambiate, meno il costo di acquisto documentato.
Se il contribuente non è in grado di dimostrare il costo con documenti precisi e affidabili, il costo fiscalmente riconosciuto può essere considerato pari a zero.
È quindi fondamentale conservare:
- date di acquisto e vendita;
- tipologia e quantità delle cripto-attività;
- valore in euro alla data dell’operazione;
- commissioni della piattaforma e della rete;
- trasferimenti tra wallet personali;
- identificativi delle transazioni;
- documentazione del costo di acquisto;
- prove che un trasferimento non rappresentava una cessione.
Le minusvalenze su cripto-attività realizzate dal 2025 non sono più soggette alla precedente soglia di 2.000 €. Devono comunque essere correttamente dichiarate e utilizzate entro il termine di riporto di quattro anni.
Monitoraggio e imposta annuale sulle cripto-attività
I residenti fiscali italiani possono avere obblighi aggiuntivi per le cripto-attività detenute presso piattaforme estere, wallet non custodial o strutture non amministrate da un intermediario italiano.
Tali obblighi sono separati dalla tassazione delle plusvalenze realizzate.
Le cripto-attività possono inoltre essere soggette a un’imposta annuale sul loro valore, generalmente calcolata nella misura dello 0,2%, a seconda di come e dove vengono detenute.
Questo prelievo annuale non è un’imposta sulla plusvalenza e non è incluso nel risultato del calcolatore.
Un contribuente può quindi non aver effettuato alcuna cessione imponibile, ma essere comunque soggetto a monitoraggio, dichiarazione o imposta annuale.
Compensazione delle minusvalenze
Le minusvalenze compatibili possono essere compensate con le plusvalenze finanziarie imponibili secondo le regole applicabili.
Le perdite non utilizzate possono normalmente essere riportate per un massimo di quattro periodi d’imposta, purché siano state correttamente dichiarate o registrate dall’intermediario.
L’Italia distingue però varie categorie di redditi finanziari. Le minusvalenze classificate come redditi diversi non possono necessariamente ridurre i proventi classificati come redditi di capitale.
Una minusvalenza su azioni può potenzialmente compensare plusvalenze compatibili derivanti da altre azioni, derivati o determinati certificati. In genere non può ridurre:
- dividendi;
- interessi;
- molte distribuzioni di fondi;
- determinati proventi positivi di ETF;
- altri importi classificati come redditi di capitale.
Anche le minusvalenze su cripto-attività devono essere registrate secondo le relative regole e non sono automaticamente intercambiabili con tutte le perdite del portafoglio.
Nel campo Minusvalenze compatibili devono essere inserite esclusivamente le perdite che possono legalmente ridurre la plusvalenza selezionata.
Plusvalenze immobiliari in Italia
La plusvalenza realizzata da un privato mediante la vendita di un immobile italiano può essere imponibile quando la vendita avviene entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione.
Il guadagno è normalmente pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscale dell’immobile, aumentato di determinate spese ammissibili.
Tra i costi rilevanti possono rientrare:
- prezzo originario di acquisto;
- spese notarili connesse all’acquisizione;
- imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate al momento dell’acquisto;
- provvigioni dell’agenzia immobiliare;
- miglioramenti permanenti documentati;
- determinate spese professionali direttamente attribuibili.
Le spese di manutenzione ordinaria e i costi personali di finanziamento non sono automaticamente deducibili.
Quando un immobile privato viene venduto dopo più di cinque anni dall’acquisto, la plusvalenza è generalmente esclusa dalla tassazione ordinaria.
Questa esenzione legata alla durata del possesso non si applica normalmente ai terreni edificabili. La plusvalenza derivante dalla loro vendita può rimanere imponibile indipendentemente dal periodo di detenzione.
Esenzione per l’abitazione principale
Una plusvalenza realizzata entro cinque anni può comunque essere esente se l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto o la costruzione e la vendita.
Non è necessariamente sufficiente aver usufruito dell’agevolazione prima casa al momento dell’acquisto. È particolarmente importante l’effettivo utilizzo dell’immobile come dimora abituale.
Per esempio, un’abitazione posseduta per quattro anni e utilizzata come residenza principale per più della metà di tale periodo può beneficiare dell’esenzione, in base alle circostanze e alla documentazione disponibile.
Un breve periodo di residenza potrebbe non essere sufficiente se l’immobile è stato locato o utilizzato come seconda casa per la maggior parte del periodo di possesso.
Gli immobili acquisiti per successione sono generalmente esclusi dalla normale regola quinquennale.
Per gli immobili ricevuti in donazione possono essere rilevanti la data e il costo di acquisto del donante.
Terreni edificabili e operazioni immobiliari svolte nell’ambito di un’attività professionale richiedono un’analisi separata.
Imposta sostitutiva nell’atto notarile
Quando un privato realizza una plusvalenza immobiliare imponibile, può richiedere, a determinate condizioni, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% al momento dell’atto notarile.
La richiesta deve normalmente essere presentata al notaio durante la vendita. Il notaio riscuote l’imposta e adempie ai relativi obblighi.
Se questa opzione non viene scelta, la plusvalenza può essere inclusa nel reddito imponibile ordinario del venditore e assoggettata alle aliquote progressive IRPEF.
La scelta più conveniente dipende dal reddito del venditore, dalle deduzioni disponibili e dalle caratteristiche dell’operazione.
Il risultato mostrato dal calcolatore in base al percorso selezionato non costituisce una raccomandazione automatica a scegliere l’imposta sostitutiva.
Investimenti e immobili esteri
Una persona fiscalmente residente in Italia è generalmente soggetta alla tassazione italiana sui redditi e sulle plusvalenze mondiali, tenendo conto delle convenzioni fiscali e dei crediti per le imposte estere.
La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, di azioni o di un altro bene situato all’estero può quindi dover essere dichiarata in Italia anche quando è stata pagata un’imposta nell’altro Paese.
Gli investimenti esteri possono inoltre generare obblighi nel Quadro RW e imposte patrimoniali annuali come:
- IVAFE su determinate attività finanziarie estere;
- IVIE sugli immobili detenuti all’estero.
Queste imposte annuali sono separate dalla tassazione della plusvalenza e non sono incluse nella stima del calcolatore.
Le variazioni del tasso di cambio possono inoltre influenzare il guadagno espresso in euro. Il costo di acquisto e il prezzo di vendita in valuta estera devono essere convertiti secondo le regole fiscali italiane.
Altre plusvalenze annuali e minusvalenze compatibili
Il campo Altre plusvalenze annuali consente di indicare ulteriori guadagni imponibili realizzati nello stesso periodo d’imposta.
Anche se l’Italia non prevede un’esenzione annuale generale, tali guadagni possono influenzare:
- l’utilizzo delle minusvalenze disponibili;
- l’applicazione di un regime speciale;
- l’importo complessivo da dichiarare;
- l’adeguatezza del percorso fiscale selezionato.
Il campo Minusvalenze compatibili riduce il guadagno selezionato mediante le perdite legalmente utilizzabili.
Non devono essere sommate indistintamente tutte le perdite del portafoglio, poiché l’Italia separa redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria, risultati delle cripto-attività e altre categorie particolari.
Dichiarazione e pagamento
La procedura dipende dal regime attraverso il quale viene detenuto l’investimento.
Nel regime amministrato o gestito, un intermediario italiano autorizzato può calcolare e trattenere l’imposta sostitutiva.
Nel regime dichiarativo, l’investitore indica generalmente la plusvalenza nella sezione pertinente della dichiarazione annuale e paga l’imposta tramite il modello F24.
La scadenza esatta dipende dal modello utilizzato, dalla categoria del contribuente, dalle eventuali proroghe e dall’anno in cui è stata realizzata la plusvalenza.
Conti, investimenti, immobili e cripto-attività detenuti all’estero possono generare ulteriori obblighi dichiarativi anche in assenza di vendite.
Cosa include il calcolatore per l’Italia?
Il calcolatore fornisce una stima dettagliata di:
- prezzo o valore di cessione;
- costo originario di acquisto;
- spese di transazione ammissibili;
- plusvalenza prima delle compensazioni;
- altre plusvalenze dello stesso anno;
- minusvalenze compatibili;
- plusvalenza imponibile stimata;
- aliquota applicabile;
- imposta stimata;
- ricavo netto dopo le imposte.
La funzione di proiezione può inoltre mostrare come potrebbero crescere un investimento iniziale e i versamenti mensili facoltativi in base a un rendimento annuale ipotetico.
La proiezione non costituisce una previsione. Non garantisce rendimenti futuri e non comprende necessariamente tutti i costi, l’inflazione o le future modifiche fiscali.
Ipotesi utilizzate nel calcolo
Salvo la selezione di un percorso differente, il calcolatore presume che:
- l’utente sia una persona fisica fiscalmente residente in Italia;
- il bene sia detenuto al di fuori di un’attività d’impresa;
- l’operazione costituisca una cessione privata imponibile;
- le plusvalenze finanziarie ordinarie siano tassate al 26%;
- le plusvalenze su cripto-attività realizzate nel 2026 siano tassate al 33%;
- non si applichi alcuna esenzione annuale generale;
- il costo di acquisto sia interamente documentato;
- le spese inserite siano fiscalmente ammissibili;
- le minusvalenze indicate siano compatibili con il guadagno selezionato;
- non si applichino esenzioni convenzionali o particolari per non residenti;
- IVAFE, IVIE e l’imposta annuale sulle cripto-attività siano escluse;
- non si applichino regimi relativi a giurisdizioni fiscali privilegiate o redditi d’impresa.
Il risultato può variare quando il bene è stato ereditato, ricevuto in donazione, formalmente rivalutato, detenuto mediante una società o soggetto a una categoria fiscale particolare.
Avvertenza importante
Il calcolatore delle plusvalenze in Italia di Finorum fornisce esclusivamente una stima a scopo informativo. Non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria.
Il sistema italiano distingue diverse categorie di redditi, e tale classificazione determina direttamente quali minusvalenze possono essere utilizzate.
Criptovalute, fondi, ETF, titoli di Stato, attività estere, terreni edificabili e partecipazioni aziendali possono richiedere calcoli diversi dal modello standard.
Conserva la documentazione relativa a prezzi di acquisto, vendite, commissioni, miglioramenti, trasferimenti tra wallet e imposte pagate all’estero. Per un calcolo ufficiale, consulta un commercialista, un altro consulente fiscale qualificato o l’Agenzia delle Entrate.
Calcolatore plusvalenze Italia
Matias Buće ha una formazione formale in diritto amministrativo e oltre dieci anni di esperienza nello studio dei mercati globali, del forex trading e della finanza personale. La sua preparazione giuridica influenza il suo approccio agli investimenti, con particolare attenzione alla regolamentazione, alla struttura e alla gestione del rischio. Su Finorum scrive di un’ampia gamma di argomenti finanziari, dagli ETF europei alle strategie pratiche di finanza personale per gli investitori di tutti i giorni.

