Guida fiscale Italia 2026: cosa deve sapere ogni investitore

Ultimo aggiornamento: 6 settembre 2026

In Italia, la maggior parte dei redditi finanziari ordinari e delle plusvalenze da investimento è tassata al 26%, mentre i redditi da lavoro sono soggetti alle aliquote IRPEF nazionali del 23%, 33% e 43%, alle quali si aggiungono le addizionali regionali e comunali. I titoli di Stato possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 12,5%, mentre dal 1° gennaio 2026 le cripto-attività sono generalmente soggette a un’aliquota del 33%.

Per gli investitori privati, la classificazione fiscale è importante almeno quanto l’aliquota nominale. I proventi dei fondi d’investimento sono spesso classificati come redditi di capitale, mentre le perdite derivanti dalla cessione possono rientrare nei redditi diversi. Questa asimmetria può impedire, ad esempio, di compensare una perdita su un ETF con un guadagno derivante da un altro ETF. Il risultato fiscale dipende inoltre dal fatto che le attività siano detenute tramite un intermediario italiano in regime amministrato oppure presso un broker estero in regime dichiarativo.

I residenti fiscali italiani dichiarano generalmente il reddito mondiale e le attività detenute all’estero. Conti esteri, portafogli presso broker stranieri, immobili fuori dall’Italia e cripto-attività possono generare obblighi di monitoraggio nel Quadro W/RW, oltre all’applicazione annuale di IVAFE, IVIE o dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche in assenza di una cessione.

Panoramica fiscale — i principali dati in sintesi

Tipologia d’impostaAliquota o soglia 2026Note
Imposta nazionale sul reddito delle persone fisiche23%–43%Tre scaglioni progressivi IRPEF
Addizionale regionale IRPEFGeneralmente 1,23%–3,33%Dipende dalla regione; possono applicarsi regole specifiche
Addizionale comunale IRPEFGeneralmente 0%–0,9%Dipende dal comune
Maggior parte dei redditi e delle plusvalenze finanziarie26%Azioni, dividendi, fondi e numerose obbligazioni
Titoli di Stato qualificati12,5%Comprende determinati titoli pubblici italiani ed equivalenti
Redditi e plusvalenze da cripto-attivitàGeneralmente 33%Dal 1° gennaio 2026; determinati token di moneta elettronica denominati in euro restano al 26%
IVAFEGeneralmente 0,2%0,4% per determinate attività finanziarie detenute in giurisdizioni a fiscalità privilegiata
IVIEGeneralmente 1,06%Imposta annuale sugli immobili esteri, con crediti e regole specifiche
Imposta sul valore delle cripto-attività0,2%Applicata tramite imposta di bollo dell’intermediario o autoliquidazione
IVA ordinaria22%Aliquote ridotte del 10%, 5% e 4%
Imposta sul reddito delle societàIRES 24%Possono applicarsi anche IRAP e altri tributi
Imposta regionale sulle attività produttiveGeneralmente IRAP 3,9%Regione e attività possono modificare l’aliquota
Imposte sulle successioni e donazioni4%–8%Franchigie basate sul rapporto di parentela
Imposta immobiliare nazionaleIMUL’abitazione principale non di lusso è generalmente esente
Imposta sul patrimonio nettoNessuna imposta generaleRestano applicabili IVAFE, IVIE e IMU su specifiche attività
Anno fiscaleAnno solarePersone fisiche
Scadenza Modello 730/202630 settembre 2026Riguarda i redditi 2025
Scadenza Redditi PF 20262 novembre 2026Termine telematico, poiché il 31 ottobre cadeva nel fine settimana
Autorità fiscaleAgenzia delle EntrateAmministrazione fiscale italiana

Residenza fiscale in Italia

Una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta — più di 183 giorni, considerando anche le frazioni di giornata — ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza fisica in Italia;
  • residenza in Italia, intesa come dimora abituale; oppure
  • domicilio in Italia, definito ai fini fiscali come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno genera una presunzione relativa di residenza fiscale. Il criterio attuale non dipende quindi esclusivamente dall’iscrizione anagrafica o dal conteggio dei giorni a mezzanotte. La sola presenza fisica può essere sufficiente, mentre i rapporti familiari e personali assumono un ruolo centrale nella determinazione del domicilio.

I residenti fiscali italiani sono generalmente tassati sul reddito mondiale e devono valutare gli obblighi di monitoraggio delle attività estere. I non residenti sono invece normalmente tassati soltanto sui redditi di fonte italiana. Se due Paesi considerano la stessa persona residente, la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile utilizza normalmente i criteri dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali, della dimora abituale e della cittadinanza.

L’Italia non applica generalmente un regime normativo di ampia applicazione che frazioni l’anno fiscale (split year). Un trasferimento durante l’anno può quindi comportare lo status di residente o non residente per l’intero periodo d’imposta secondo il diritto interno, anche se una convenzione può modificare il risultato. I criteri attualmente in vigore, modificati dal 2024, dovrebbero essere verificati nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prima di un trasferimento.

Imposta sul reddito in Italia

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è progressiva. La legge di bilancio 2026 ha ridotto l’aliquota intermedia dal 35% al 33%; le disposizioni nazionali applicabili fanno parte del TUIR.

Reddito imponibile 2026Aliquota IRPEF nazionale
Fino a 28.000 €23%
28.000,01–50.000 €33%
Oltre 50.000 €43%

Le aliquote sono marginali. Un contribuente con 40.000 € di reddito imponibile non paga il 33% sull’intero importo: i primi 28.000 € sono tassati al 23% e i successivi 12.000 € al 33%, prima di detrazioni e addizionali.

L’addizionale regionale IRPEF varia generalmente dall’1,23% al 3,33%, mentre i comuni possono applicare un’ulteriore addizionale, generalmente fino allo 0,9%. Franchigie locali, soglie e strutture progressive possono differire. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica le tabelle ufficiali delle aliquote regionali e comunali. L’aliquota marginale complessiva può quindi superare il 43% nazionale.

L’Italia utilizza detrazioni e deduzioni collegate al reddito anziché una franchigia personale universale. Tra le principali voci figurano detrazioni per lavoro dipendente e pensione, agevolazioni per familiari a carico, spese sanitarie, interessi sui mutui, spese scolastiche, canoni di locazione, ristrutturazioni e contributi pensionistici qualificati. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, la legge di bilancio 2026 riduce di 440 € determinate detrazioni del 19%, fatte salve specifiche eccezioni.

Contributi previdenziali

Le aliquote contributive dipendono dal settore, dalla gestione previdenziale, dall’anzianità contributiva e dalla qualifica del lavoratore come dipendente, amministratore o professionista autonomo.

Per molti dipendenti del settore privato, la quota a carico del lavoratore è intorno al 9%–10% della retribuzione lorda, con il 9,19% come aliquota ricorrente in numerose situazioni. I contributi del datore di lavoro sono spesso intorno al 30%, ma possono essere inferiori o superiori. Nel 2026 si applica inoltre un contributo pensionistico aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore sulla retribuzione che supera 56.224 €, secondo l’INPS.

Tipologia di lavoratoreStruttura tipica
Dipendente privatoCirca 9%–10% a carico del dipendente; datore spesso intorno al 30%
Professionista iscritto alla Gestione Separata INPSAliquota variabile in base all’eventuale altra copertura pensionistica e alla posizione del contribuente
Artigiano o commercianteContributi minimi fissi più percentuale sulla quota eccedente il minimale
Professionista ordinisticoCassa previdenziale specifica e relative regole contributive

Non si tratta di aliquote universali. Un calcolo affidabile della busta paga richiede il contratto collettivo applicabile, la classificazione INPS, eventuali benefici accessori imponibili e il comune e la regione di residenza.

Esempio di calcolo dello stipendio

Per un dipendente del settore privato con 40.000 € lordi annui, ipotizziamo a titolo illustrativo un contributo del dipendente del 9,19%. I contributi sarebbero pari a circa 3.676 €, con una base imponibile IRPEF vicina a 36.324 €. L’IRPEF nazionale lorda sarebbe di circa 9.188 € prima delle detrazioni per lavoro dipendente; si aggiungono poi separatamente le addizionali regionali e comunali.

A seconda della località, delle detrazioni e delle caratteristiche del calcolo della busta paga, lo stipendio netto annuo può spesso collocarsi intorno a 27.000–29.000 €. Si tratta di una stima illustrativa, non di un calcolo definitivo di busta paga. Per una simulazione è possibile utilizzare il calcolatore Finorum dello stipendio netto in Italia.

Redditi da investimento e plusvalenze

La maggior parte dei redditi da investimenti di portafoglio percepiti al di fuori di un’attività d’impresa è soggetta a un’imposta sostitutiva del 26%. Il regime comprende numerose plusvalenze, dividendi, interessi bancari e cedole obbligazionarie. Non esiste un’esenzione generale per azioni quotate o ETF detenuti a lungo termine. La disciplina deriva principalmente dal TUIR e dal Decreto Legislativo 461/1997.

I titoli di Stato italiani qualificati e determinati titoli sovrani o sovranazionali equivalenti beneficiano generalmente dell’aliquota agevolata del 12,5% prevista dal regime del debito pubblico nel Decreto Legislativo 239/1996. I fondi che detengono titoli pubblici qualificati possono beneficiare proporzionalmente del trattamento agevolato, anziché applicare un’aliquota unica all’intero rendimento.

I tre regimi fiscali per gli investimenti

In Italia esistono tre principali modalità operative:

  • Regime dichiarativo: l’investitore calcola e dichiara autonomamente redditi, plusvalenze e attività estere. È il regime comunemente utilizzato con i broker esteri.
  • Regime amministrato: un intermediario italiano abilitato trattiene le imposte sulle operazioni realizzate e gestisce le minusvalenze compatibili.
  • Regime gestito: la tassazione viene generalmente calcolata sul risultato annuale complessivo del portafoglio, includendo in alcuni casi le variazioni di valore non realizzate secondo regole specifiche.

Lo stesso titolo può quindi comportare un carico amministrativo molto diverso a seconda del regime. Il fatto che un broker estero fornisca un «report fiscale italiano» non significa necessariamente che operi come sostituto d’imposta o che assuma la responsabilità legale del calcolo.

Azioni

Le plusvalenze derivanti da azioni ordinarie detenute in un portafoglio privato costituiscono generalmente redditi diversi e sono tassate al 26%. Le minusvalenze qualificate possono compensare plusvalenze della stessa categoria e, quando non utilizzate, possono generalmente essere riportate per quattro anni. Non possono invece compensare dividendi, interessi o altri redditi di capitale.

Il calcolo tiene conto del costo fiscale di acquisto in euro, del corrispettivo di vendita e dei costi direttamente collegati. Riorganizzazioni societarie, piani azionari dei dipendenti, partecipazioni rilevanti in società estere e partecipazioni detenute nell’ambito di un’attività d’impresa possono seguire regole differenti.

Per stimare una cessione è possibile utilizzare il calcolatore Finorum delle plusvalenze in Italia, verificando successivamente la categoria di reddito e le minusvalenze effettivamente utilizzabili.

ETF e fondi d’investimento

Per una persona fisica che detiene fondi al di fuori di un’attività d’impresa, i proventi positivi derivanti da fondi italiani, fondi UE/SEE regolamentati e numerosi fondi esteri sono generalmente tassati al 26%. L’imposizione interviene generalmente in occasione di una distribuzione, di un rimborso, di una liquidazione o di una vendita. Un ETF ad accumulazione rinvia generalmente la tassazione a livello dell’investitore fino alla cessione e non genera un’imposizione annuale presunta generalizzata.

L’elemento più importante è l’asimmetria delle minusvalenze:

  • i proventi positivi dei fondi sono generalmente classificati come redditi di capitale;
  • un risultato negativo derivante dalla cessione è invece generalmente classificato come reddito diverso.

Di conseguenza, una perdita su un ETF non può normalmente compensare il guadagno ottenuto da un altro ETF o fondo quando tale guadagno è classificato come reddito di capitale. La minusvalenza può invece compensare redditi diversi compatibili, come plusvalenze imponibili su azioni, obbligazioni, certificates o derivati, entro il periodo di riporto previsto dalla legge. La costruzione del portafoglio e le strategie di realizzo delle minusvalenze a fini fiscali dovrebbero tenere conto di questa differenza.

La quota del rendimento di un fondo attribuibile a titoli di Stato qualificati può beneficiare dell’aliquota del 12,5% tramite un meccanismo proporzionale di rettifica. L’intermediario o la documentazione del fondo forniscono generalmente la percentuale rilevante.

La qualifica UCITS non determina un’esenzione generale sulle plusvalenze come avviene in alcune altre giurisdizioni. La custodia all’estero può inoltre generare obblighi relativi al Quadro W/RW e all’IVAFE anche quando l’ETF non è stato venduto.

Dividendi e interessi

I dividendi di portafoglio percepiti da persone fisiche residenti sono generalmente tassati al 26%. Un intermediario italiano applica normalmente la ritenuta. I dividendi esteri incassati senza l’intervento di un sostituto d’imposta italiano devono invece essere dichiarati direttamente dall’investitore.

I dividendi esteri possono subire una ritenuta nel Paese della fonte prima dell’imposta italiana. La convenzione applicabile e la modalità di riscossione italiana incidono sulla disponibilità e sull’entità del credito d’imposta. In alcuni casi di imposizione sostitutiva può essere necessario recuperare l’eccedenza della ritenuta direttamente nello Stato della fonte invece di utilizzare integralmente un credito italiano. È opportuno conservare certificazioni ufficiali dei dividendi e moduli convenzionali.

Gli interessi su depositi bancari e obbligazioni ordinarie sono generalmente tassati al 26%. I titoli di Stato qualificati beneficiano invece normalmente del 12,5%. Anche i conti esteri possono essere soggetti a IVAFE indipendentemente dall’ammontare degli interessi percepiti.

Tassazione delle cripto-attività

Dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze e gli altri redditi qualificati derivanti da operazioni in cripto-attività sono generalmente tassati al 33%, anziché al 26%. La modifica è contenuta nella normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Determinati token di moneta elettronica denominati in euro restano soggetti al 26% quando il loro valore è stabilmente ancorato all’euro e le riserve rispettano le condizioni previste dalla normativa UE. La semplice definizione commerciale di «stablecoin» non è sufficiente per ottenere tale trattamento.

La precedente soglia annua di 2.000 € sulle plusvalenze è stata abolita dal 2025. Gli scambi tra cripto-attività tra attività aventi caratteristiche e funzioni sostanzialmente equivalenti possono non costituire un evento di realizzo, ma scambi, spese, staking, lending e altre cessioni devono essere classificati separatamente.

Le minusvalenze su cripto-attività seguono specifiche regole di dichiarazione e compensazione. I residenti devono inoltre considerare l’imposta annuale dello 0,2% sul valore delle cripto-attività o l’equivalente imposta di bollo; le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul Quadro RW includono espressamente questo tributo. I saldi detenuti su portafogli digitali e piattaforme possono dover essere indicati nella sezione di monitoraggio estero/crypto anche in assenza di una vendita imponibile, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

È opportuno conservare dati esportati delle transazioni, cronologia dei portafogli digitali, valori in euro, costi fiscali e documentazione che identifichi i trasferimenti tra portafogli digitali appartenenti allo stesso contribuente.

Attività estere, Quadro W/RW e imposte patrimoniali specifiche

I residenti italiani devono monitorare numerosi investimenti esteri anche quando non viene realizzato alcun reddito. Dalla campagna dichiarativa 2024, i contribuenti ammessi possono dichiarare attività estere e cripto-attività e calcolare le relative imposte nel Quadro W del Modello 730. Il Modello Redditi PF utilizza invece il Quadro RW.

Tra le attività che possono essere soggette a monitoraggio figurano:

  • conti presso broker esteri e relativi titoli;
  • conti bancari esteri;
  • immobili situati all’estero;
  • polizze e prodotti finanziari esteri;
  • partecipazioni dirette in entità straniere;
  • cripto-attività.

IVAFE

L’IVAFE è generalmente pari allo 0,2% annuo del valore delle attività finanziarie detenute all’estero, proporzionata alla quota di possesso e ai giorni di detenzione. L’aliquota sale allo 0,4% per determinate attività detenute in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio esteri si applica generalmente un’imposta fissa di 34,20 € quando la giacenza media supera 5.000 €, nel rispetto delle regole dettagliate; gli obblighi di monitoraggio possono comunque scattare in funzione del saldo massimo e dei trasferimenti. Le modalità aggiornate sono illustrate nella guida dell’Agenzia delle Entrate sulle attività estere.

IVIE

L’IVIE è generalmente pari all’1,06% sul valore degli immobili situati all’estero, con criteri di valutazione differenti a seconda che l’immobile si trovi nell’UE/SEE e della disponibilità di un valore ufficiale. Le imposte immobiliari pagate all’estero possono generare un credito limitato. Per determinate abitazioni principali possono applicarsi deduzioni o regole specifiche.

La guida alla dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate illustra i dati richiesti per le attività estere e le cripto-attività.

Dichiarazione degli investimenti

Gli investitori dovrebbero conservare:

  • rendiconti annuali e conferme delle singole operazioni;
  • costi di acquisto, corrispettivi di vendita e commissioni;
  • distribuzioni dei fondi e percentuale riferibile a titoli di Stato;
  • dividendi, interessi e certificazioni delle ritenute estere;
  • valori giornalieri o di fine periodo necessari per l’IVAFE;
  • giacenze medie e saldi massimi dei conti esteri;
  • documentazione relativa alla tassazione e alla valutazione degli immobili esteri.

Il Quadro RT viene generalmente utilizzato per determinate plusvalenze nel regime dichiarativo. Il Quadro RM può essere utilizzato per alcune categorie di redditi esteri soggetti a imposta sostitutiva, mentre il Quadro W/RW riguarda il monitoraggio e le imposte sul valore delle attività. La sezione corretta dipende dalla natura giuridica del reddito, non dalla semplice descrizione fornita dal broker.

Redditi da locazione e imposte immobiliari

I redditi da locazione di immobili residenziali possono essere tassati secondo la normale IRPEF progressiva oppure, quando ricorrono le condizioni ed è esercitata l’opzione, tramite il regime sostitutivo della cedolare secca. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione 2026 riflettono le aliquote del 10%, 21% e 26% per le locazioni brevi.

Le locazioni residenziali a lungo termine possono generalmente beneficiare della cedolare secca al 21%, con aliquota del 10% per determinati contratti a canone concordato. Per le locazioni brevi, il 21% si applica generalmente a un immobile scelto dal contribuente e il 26% agli ulteriori immobili destinati a locazione breve. La gestione di più di quattro immobili in locazione breve determina una presunzione di attività d’impresa.

IMU

L’IMU è l’imposta municipale sugli immobili. L’abitazione principale non di lusso è generalmente esente, mentre seconde case, immobili d’investimento, terreni e abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali di lusso possono essere soggetti all’imposta. Aliquote e detrazioni dipendono dal comune e dovrebbero essere verificate nella banca dati ufficiale del Ministero.

Cessione di immobili

La plusvalenza privata derivante dalla vendita di un immobile è generalmente imponibile quando la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. Possono applicarsi esenzioni per immobili acquisiti per successione e abitazioni utilizzate come residenza principale del proprietario o della famiglia per la maggior parte del periodo di possesso. Dopo cinque anni, la normale plusvalenza privata è generalmente esente.

Una distinta regola decennale può applicarsi agli immobili venduti dopo aver beneficiato di determinati interventi Superbonus conclusi nei dieci anni precedenti, fatte salve le eccezioni per successioni e abitazioni principali. Il semplice riferimento al periodo standard di cinque anni non descrive quindi correttamente tutti gli immobili ristrutturati.

Gli immobili situati all’estero generano obblighi dichiarativi italiani, IVIE e potenzialmente reddito da locazione imponibile.

Imposte sulle successioni e donazioni

Le principali aliquote italiane delle imposte sulle successioni e donazioni sono:

BeneficiarioAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta4%1 milione di euro
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al quarto grado e determinati affini6%Nessuna franchigia generale
Altri beneficiari8%Nessuna franchigia generale
Beneficiario con disabilità grave che soddisfa i requisitiAliquota prevista dal rapporto di parentelaFranchigia di 1,5 milioni di euro

Sugli immobili italiani ricevuti per successione o donazione possono inoltre applicarsi imposte ipotecaria e catastale, oltre all’imposta di successione o donazione. Trust, donazioni effettuate in vita e successioni transfrontaliere richiedono un’analisi specifica alla luce delle recenti riforme normative.

Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi nel regime ordinario pagano IRPEF progressiva, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e, in funzione dell’attività e della forma giuridica, IVA e IRAP.

I piccoli contribuenti che soddisfano i requisiti possono utilizzare il regime forfettario, generalmente con un limite di ricavi o compensi pari a 85.000 € e un’imposta sostitutiva del 15%. Le nuove attività che soddisfano i requisiti possono beneficiare dell’aliquota del 5% per i primi cinque anni. Il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività specifico per attività, anziché dedurre i costi effettivi. Il regime è disciplinato dalla Legge 190/2014, come modificata; limiti di ingresso e uscita, redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie e norme antiabuso devono essere verificati annualmente.

La fatturazione elettronica si applica generalmente anche ai contribuenti forfettari. I contributi previdenziali restano dovuti e possono essere significativi anche quando l’imposta sostitutiva sul reddito è contenuta.

Imposta sulle società

Le società italiane pagano generalmente IRES al 24% e IRAP, normalmente con aliquota standard del 3,9% prima degli eventuali adeguamenti regionali o settoriali. Le aliquote e le disposizioni regionali ufficiali possono essere consultate tramite il portale IRAP del Dipartimento delle Finanze.

Voce societariaAliquota generale
IRES24%
IRAPGeneralmente 3,9%
Ritenuta sui dividendi a persone fisiche26%
IVA ordinaria22%

Le regole sulla participation exemption possono esentare il 95% delle plusvalenze societarie qualificate, mentre i dividendi percepiti sono spesso esclusi al 95% dalla base IRES. Si applicano condizioni e norme antiabuso. Banche, assicurazioni, imprese energetiche e grandi gruppi multinazionali possono inoltre essere soggetti a sovrattasse o alle regole Pillar Two sulla tassazione minima globale.

La legge di bilancio 2026 prevede anche incentivi mirati e imposte sostitutive specifiche; ai fini di un confronto generale, l’aliquota standard del 24% più IRAP resta un riferimento più prudente rispetto alla presentazione di un’agevolazione temporanea come regola universale.

Regimi agevolati per i nuovi residenti

Regime per nuovi residenti con patrimonio elevato

Le persone che soddisfano i requisiti e che non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti possono optare per un’imposta sostitutiva annuale fissa sui redditi di fonte estera. Per chi trasferisce la residenza fiscale dal 1° gennaio 2026, l’importo annuo è pari a 300.000 €, oltre a 50.000 € per ciascun familiare che soddisfa i requisiti. La guida ufficiale 2026 dell’Agenzia delle Entrate al pagamento conferma entrambi gli importi. Il regime può durare fino a 15 anni. I redditi di fonte italiana continuano a essere tassati normalmente e le giurisdizioni estere potrebbero non considerare l’imposta forfettaria italiana come imposta riferibile a uno specifico reddito.

Regime impatriati

Nel regime applicabile ai trasferimenti dal 2024, determinati redditi italiani da lavoro dipendente e professionale possono essere esenti per il 50%, generalmente fino a 600.000 € annui, per cinque periodi d’imposta. L’esenzione può salire al 60% in specifici casi in presenza di un figlio minorenne. Si applicano requisiti relativi alla precedente non residenza, alla qualificazione professionale, all’impegno a mantenere la residenza in Italia e ai rapporti con il gruppo del datore di lavoro.

Regime del 7% per pensionati

I pensionati esteri che soddisfano i requisiti che trasferiscono la residenza in un comune con non più di 20.000 abitanti situato in determinate regioni del Mezzogiorno possono optare per un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri ammessi per un massimo di dieci anni. Generalmente devono essere stati non residenti nei cinque periodi d’imposta precedenti e trasferirsi da una giurisdizione qualificata ai fini dello scambio di informazioni. Le istruzioni 2026 dell’Agenzia delle Entrate al Quadro RM indicano le regioni interessate e le modalità di dichiarazione; possono inoltre qualificarsi alcuni comuni colpiti da eventi sismici espressamente individuati, per cui è necessario verificare la località specifica.

I tre regimi sono destinati a profili differenti e non possono essere combinati liberamente.

Redditi esteri e convenzioni contro le doppie imposizioni

I residenti fiscali italiani dichiarano il reddito mondiale indipendentemente dal fatto che il denaro venga trasferito in Italia. Le convenzioni possono attribuire il diritto di imposizione e i crediti per imposte estere possono evitare la doppia imposizione, ma il credito è normalmente limitato all’imposta italiana attribuibile allo stesso reddito estero.

I redditi soggetti a imposta sostitutiva possono comportare specifiche limitazioni al credito. Gli investitori non dovrebbero presumere che qualsiasi ritenuta estera possa essere scomputata integralmente dall’imposta italiana del 26%. Può essere necessario richiedere il rimborso convenzionale nello Stato della fonte.

Pensioni estere, trust, società, stock option e carried interest richiedono una corretta classificazione ai sensi sia del diritto interno italiano sia della convenzione applicabile.

Dichiarazione e pagamento

Le persone fisiche utilizzano il Modello 730 oppure il Modello Redditi Persone Fisiche. Dipendenti e pensionati utilizzano generalmente il 730, mentre contribuenti con attività d’impresa, redditi esteri complessi, plusvalenze finanziarie o situazioni di non residenza possono dover utilizzare Redditi PF o quadri aggiuntivi.

Per la campagna dichiarativa 2026 relativa ai redditi 2025:

  • il Modello 730 doveva essere presentato entro il 30 settembre 2026;
  • il Modello Redditi PF telematico doveva essere presentato entro il 2 novembre 2026, poiché la normale scadenza del 31 ottobre cadeva nel fine settimana.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario ufficiale della dichiarazione precompilata, mentre le istruzioni Redditi PF 2026 relative al Quadro RT riportano le modalità operative per plusvalenze e cripto-attività. Il saldo e il primo acconto scadono generalmente a fine giugno, con possibilità di differimento e applicazione di interessi; il secondo o unico acconto è generalmente dovuto entro il 30 novembre.

Vantaggi e svantaggi fiscali

Vantaggi

  • Aliquota agevolata del 12,5% sui titoli di Stato qualificati.
  • Nessuna imposta generale unica sul patrimonio netto mondiale.
  • Deduzioni pensionistiche e incentivi mirati per investitori e imprese.
  • Regimi potenzialmente molto favorevoli per determinati nuovi residenti, lavoratori e pensionati.
  • Il regime amministrato può semplificare significativamente gli adempimenti per gli investimenti detenuti presso intermediari italiani.
  • Le plusvalenze immobiliari private sono spesso esenti dopo il relativo periodo di possesso.

Svantaggi

  • La maggior parte dei redditi e delle plusvalenze finanziarie è tassata al 26%.
  • L’aliquota sulle cripto-attività è salita al 33% nel 2026.
  • La classificazione delle perdite sugli ETF rende la compensazione delle minusvalenze meno flessibile di quanto molti investitori si aspettino.
  • Le attività estere possono generare ogni anno obblighi di monitoraggio, IVAFE o IVIE anche senza vendita.
  • Le addizionali regionali e comunali aumentano il carico fiscale sui redditi da lavoro.
  • L’utilizzo di broker esteri comporta adempimenti dichiarativi dettagliati e le sanzioni possono essere rilevanti.

Per chi può essere adatta l’Italia?

L’Italia può risultare interessante per chi investe in titoli di Stato qualificati, per le persone che possono accedere a uno dei regimi agevolati per nuovi residenti, per i risparmiatori previdenziali e per gli investitori che preferiscono utilizzare un intermediario italiano che gestisca direttamente la fiscalità.

È invece meno semplice per gli investitori attivi in ETF con minusvalenze, per gli investitori in cripto-attività e per i residenti che amministrano grandi portafogli esteri nel regime dichiarativo.

Il risultato concreto dipende dalla residenza fiscale, dalla località, dall’intermediario utilizzato, dalla classificazione degli strumenti e dall’eventuale disponibilità di un regime speciale.

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Avvertenza

Questa guida ha finalità esclusivamente informative ed educative e non costituisce consulenza fiscale, legale, contabile o in materia di investimenti. Il trattamento fiscale italiano dipende dalla residenza, dalla località, dal regime dell’intermediario, dalla classificazione del reddito, dalla struttura delle attività e dalle circostanze individuali. Normativa e prassi amministrativa possono cambiare. Prima di presentare una dichiarazione o prendere decisioni in materia di investimenti, trasferimento o attività d’impresa, è opportuno verificare la situazione aggiornata presso l’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista qualificato in materia fiscale in Italia.

Matias Buće ha una formazione formale in diritto amministrativo e oltre dieci anni di esperienza nello studio dei mercati globali, del forex trading e della finanza personale. La sua preparazione giuridica influenza il suo approccio agli investimenti, con particolare attenzione alla regolamentazione, alla struttura e alla gestione del rischio. Su Finorum scrive di un’ampia gamma di argomenti finanziari, dagli ETF europei alle strategie pratiche di finanza personale per gli investitori di tutti i giorni.

Sources & References

Additional educational resources

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